Nel rapporto societario, la tutela riservata ai soci in caso di esercizio abusivo delle prerogative attribuite agli stessi (i.e. l’esercizio di voto) risulta lacunosa e insoddisfacente. Invero, l’impugnazione delle delibere adottate con i voti esercitati abusivamente trova quale rimedio l’invalidità delle stesse (e l’eventuale risarcimento dei danni) per abuso della regola di maggioranza; mentre, dinanzi l’abuso di minoranza, l’unica tecnica rimediale ammessa in giurisprudenza è il risarcimento del danno. L’indagine si concentra, quindi, sulla ricostruzione della struttura delle due figure giurisprudenziali e delle fattispecie in cui, generalmente, vengono configurate. A conclusione della stessa indagine emerge, però, che, ai fini della configurazione dell’abuso della regola di maggioranza o dell’abuso di minoranza, costituisce requisito essenziale e imprescindibile la dimostrazione dell’intento di ledere l’interesse degli altri soci, nonostante il sindacato dell’esercizio del diritto del socio avvenga alla stregua della buona fede oggettiva. E’ noto, infatti, che i soci devono esercitare il diritto di voto (quale atto di esecuzione del contratto di società) nel rispetto della regola di buona fede oggettiva, in quanto regola precettiva generale. Sicché, si ritiene necessario prendere in esame il rapporto sussistente tra l’abuso del diritto e l’operatività della regola di buona fede oggettiva. Va evidenziato, allora, che il dibattito dottrinale sul divieto di abuso del diritto, soprattutto in ambito civile, è tutto fuorché sopito. L’indagine prosegue, pertanto, nel senso di delineare la figura del divieto di abuso del diritto e di verificarne l’effettiva utilità in tema di obbligazioni e contratti. A termine di tale ricostruzione si sostiene l’inutilità dell’impiego di questa figura, giacché la funzione ad essa attribuita viene pienamente soddisfatta dalla buona fede e correttezza. Quest’ultima, infatti, oltre ad indirizzare il titolare del diritto nell’esercizio dello stesso, viene assunta dal giudice quale strumento di valutazione e qualifica del comportamento tenuto, ovvero quale strumento di contemperamento degli interessi delle parti, ovvero ancora come strumento di imposizione di obblighi accessori, anche positivi, diretti a salvaguardare gli interessi delle altre parti. In tal modo, la buona fede oggettiva opera anche in funzione integrativa – correttiva sul fondamento logico-giuridico del riconoscimento della predetta regola quale limite «interno» degli atti di autonomia privata. Da ciò consegue che il giudice, anche in ambito societario, può sindacare l’esercizio delle prerogative attribuite ai soci alla luce della sola buona fede oggettiva, senza dover necessariamente impiegare, quale tecnica argomentativa, il divieto di abuso del diritto. E, sempre in applicazione della buona fede oggettiva, si potrebbe ritenere legittima l’imposizione di obblighi positivi in capo sia ai soci che alla società. Tale clausola generale, quindi, se applicata in tal senso, potrebbe offrire una tutela ai soci di gran lunga maggiore e più ampia rispetto a quella scaturente dalla configurazione dell’abuso del diritto e delle figure giurisprudenziali ad oggi impiegate (l’abuso della regola di maggioranza e l’abuso di minoranza), in quanto tutte richiedenti inevitabilmente la dimostrazione dell’intento soggettivo: prova questa difficilmente dimostrabile.

L’ABUSO DEL DIRITTO E BUONA FEDE NEI RAPPORTI SOCIETARI

NICOLINI, SARA
2017-01-01

Abstract

Nel rapporto societario, la tutela riservata ai soci in caso di esercizio abusivo delle prerogative attribuite agli stessi (i.e. l’esercizio di voto) risulta lacunosa e insoddisfacente. Invero, l’impugnazione delle delibere adottate con i voti esercitati abusivamente trova quale rimedio l’invalidità delle stesse (e l’eventuale risarcimento dei danni) per abuso della regola di maggioranza; mentre, dinanzi l’abuso di minoranza, l’unica tecnica rimediale ammessa in giurisprudenza è il risarcimento del danno. L’indagine si concentra, quindi, sulla ricostruzione della struttura delle due figure giurisprudenziali e delle fattispecie in cui, generalmente, vengono configurate. A conclusione della stessa indagine emerge, però, che, ai fini della configurazione dell’abuso della regola di maggioranza o dell’abuso di minoranza, costituisce requisito essenziale e imprescindibile la dimostrazione dell’intento di ledere l’interesse degli altri soci, nonostante il sindacato dell’esercizio del diritto del socio avvenga alla stregua della buona fede oggettiva. E’ noto, infatti, che i soci devono esercitare il diritto di voto (quale atto di esecuzione del contratto di società) nel rispetto della regola di buona fede oggettiva, in quanto regola precettiva generale. Sicché, si ritiene necessario prendere in esame il rapporto sussistente tra l’abuso del diritto e l’operatività della regola di buona fede oggettiva. Va evidenziato, allora, che il dibattito dottrinale sul divieto di abuso del diritto, soprattutto in ambito civile, è tutto fuorché sopito. L’indagine prosegue, pertanto, nel senso di delineare la figura del divieto di abuso del diritto e di verificarne l’effettiva utilità in tema di obbligazioni e contratti. A termine di tale ricostruzione si sostiene l’inutilità dell’impiego di questa figura, giacché la funzione ad essa attribuita viene pienamente soddisfatta dalla buona fede e correttezza. Quest’ultima, infatti, oltre ad indirizzare il titolare del diritto nell’esercizio dello stesso, viene assunta dal giudice quale strumento di valutazione e qualifica del comportamento tenuto, ovvero quale strumento di contemperamento degli interessi delle parti, ovvero ancora come strumento di imposizione di obblighi accessori, anche positivi, diretti a salvaguardare gli interessi delle altre parti. In tal modo, la buona fede oggettiva opera anche in funzione integrativa – correttiva sul fondamento logico-giuridico del riconoscimento della predetta regola quale limite «interno» degli atti di autonomia privata. Da ciò consegue che il giudice, anche in ambito societario, può sindacare l’esercizio delle prerogative attribuite ai soci alla luce della sola buona fede oggettiva, senza dover necessariamente impiegare, quale tecnica argomentativa, il divieto di abuso del diritto. E, sempre in applicazione della buona fede oggettiva, si potrebbe ritenere legittima l’imposizione di obblighi positivi in capo sia ai soci che alla società. Tale clausola generale, quindi, se applicata in tal senso, potrebbe offrire una tutela ai soci di gran lunga maggiore e più ampia rispetto a quella scaturente dalla configurazione dell’abuso del diritto e delle figure giurisprudenziali ad oggi impiegate (l’abuso della regola di maggioranza e l’abuso di minoranza), in quanto tutte richiedenti inevitabilmente la dimostrazione dell’intento soggettivo: prova questa difficilmente dimostrabile.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/239960
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