L’entrata in vigore del regolamento (UE) n 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 relativo alla “competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo” (di seguito anche regolamento successioni) ha segnato un punto fondamentale nella costruzione di un sistema uniforme di diritto internazionale privato europeo. Le nuove regole, entrate in vigore il 16 agosto 2012, sono divenute applicabili negli Stati membri dell’Unione europea a tutte le successioni che si sono aperte a partire dal 17 agosto 2015. Il regolamento, però, non si applica alla Danimarca, che non partecipa all’adozione di atti adottati dall’Unione europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia, in virtù del protocollo n 22 allegato ai trattati istitutivi dell’Unione europea. Esso non si applica nemmeno a Regno Unito e Irlanda, dal momento che entrambi i Paesi hanno deciso di non avvalersi del loro diritto di effettuare l’opt-in previsto dal Protocollo n° 21 allegato ai trattati. Quindi, in questa prospettiva appare necessario sottolineare che quando il regolamento successioni fa riferimento agli Stati membri, si riferisce unicamente agli Stati membri vincolati dal regolamento. Il nuovo testo è uno strumento legislativo coerente e completo. Uno dei suoi aspetti più rilevanti, che può aumentare in maniera considerevole la possibilità di effettuare una pianificazione successoria, riguarda, in particolare, la possibilità di poter scegliere la legge applicabile alla successione. Nondimeno, alcune problemi pratici di coordinamento potrebbero derivare dal non aver armonizzato, almeno non fino ad oggi, settori contigui del diritto. A ben vedere tuttavia , questa è una mancanza inevitabile vista l’incompletezza della codificazione di diritto internazionale privato intrapresa dall’Unione europea, a cui il regolamento, tuttavia, dà certamente un importante contributo. Le nuove norme sembrano particolarmente importanti per diverse ragioni. Senza alcun dubbio, uno di questi è il ruolo che il nuovo testo europeo riserva all’autonomia delle parti in un campo, quello successorio, tradizionalmente estraneo a riconoscere ampio spazio all’autonomia delle parti, soprattutto in alcuni Paesi di civil law. Il ruolo specifico che il nuovo regolamento riserva all’autonomia delle parti offre l’opportunità di soffermarsi sul potenziamento del ruolo dei soggetti privati nel diritto internazionale privato europeo che consente loro di scegliere non solo la legge applicabile, ma in alcuni casi specifici, anche il foro competente. In questo senso, il presente lavoro si propone di chiarire come il ruolo della scelta di legge nell’ambito delle successioni transfrontaliere si sia notevolmente accresciuto. Il primo capitolo si concentra su una panoramica generale di come l’autonomia delle parti si sia sviluppata come criterio di collegamento nel diritto internazionale privato e quale sia stato il dibattito dottrinale sviluppatosi intorno a tale concetto. Il punto di riferimento è la teoria Mancini sulla base della quale si è avuto cura di esaminare le posizioni dottrinali e la giurisprudenza di riferimento precedente e successiva (ci si riferisce, in particolare, alla teoria dell’incorporazione, alla teoria legale, al coordinamento tra i sistemi giuridici e alla teoria del foro competente). Il secondo capitolo si concentra su una prospettiva comparatistica concentrandosi sul ruolo che l’autonomia della volontà riveste nelle esperienze nazionali più rilevanti (ad esempio in Italia, Germania, Francia, Spagna) e sui più significativi risultati ottenuti a livello internazionale, per lo più dalla Convenzione dell’Aja di diritto internazionale privato. Il lavoro pone particolare attenzione al ruolo che l’autonomia delle parti riveste nelle convenzioni di Washington e dell’Aia, entrambe del 1973, che si occupano, rispettivamente, di dettare una disciplina uniforme sulla forma dei testamenti e di disciplinare l’amministrazione internazionale delle successioni transfrontaliere; nonché nella Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento e nella Convenzione dell’Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte. Il terzo capitolo analizza direttamente le regole contenute nel nuovo regolamento successioni. Le norme sulla legge applicabile dettate dal regolamento hanno carattere erga omnes (non altrettanto può dirsi per le regole dettate per la giurisdizione). La residenza abituale (articolo 21) è il criterio di collegamento principale e generale previsto dal regolamento per ciò che riguarda la legge applicabile (e anche, come si vedrà nell’ambito del capitolo IV, per ciò che concerne la giurisdizione). Il regolamento adotta un approccio unitario alla successione che è regolata da un’unica legge, senza che vi sia alcuna differenza tra beni mobili ed immobili. Al fine di garantire un ruolo significativo all’autonomia delle parti in materia di successioni il regolamento consente espressamente, all’articolo 22, la possibilità di effettuare una scelta di legge (professio iuris). Proprio in questa prospettiva, il terzo capitolo affronta il ruolo che l’autonomia delle parti riveste nell’ambito del nuovo regolamento europeo. Nella specie lo studio, dopo aver specificato il campo di applicazione del regolamento e aver provveduto ad un breve disamina delle nuove regole, fornisce chiarimenti sui requisiti necessari affinché una professio iuris possa essere ritenuta valida ai sensi del regolamento. Inoltre, la tesi analizza quale legge può essere designata come applicabile alla successione mediante una scelta di legge, quale forma risulta necessaria affinché una scelta di legge possa essere ritenuta valida ai sensi del regolamento ed, in particolare, se è prevista la possibilità di effettuare una scelta in forma tacita, quale legge si applica alla validità materiale della professio iuris, se è possibile modificare o revocare una scelta validamente effettuata e a quali condizioni. Inoltre, lo studio si concentra sulla possibilità di stipulare patti successori, sulla questione della legge applicabile alla validità formale delle disposizioni a causa di morte e i limiti all’applicazione della lex successionis. Alla fine del terzo capitolo, ci si sofferma sui limiti a cui può andare incontro una valida professio iuris, in particolare ordine pubblico e abuso di diritto. Il quarto capitolo prende in esame le regole sulla giurisdizione. L’armonizzazione delle regole di giurisdizione nel settore successorio sostituirà le norme interne vigenti nei singoli Stati membri vincolati dal regolamento. L’unificazione di tali regole consente di superare le divergenze normative esistenti tra gli Stati membri, obiettivo che sembra essere stato effettivamente raggiunto, sebbene solo in parte. Le norme sulla giurisdizione sono preposte a regolamentare tutte le questioni legate ad una successione, comprese quelle più strettamente collegate ad un paese terzo, attraverso la previsione di norme di competenza sussidiaria e di un forum necessitatis. Ai sensi del regolamento successioni, la ripartizione del potere di ius dicere dipenderà, in generale, dall’ultima residenza abituale del defunto (articolo 4) esattamente lo stesso criterio oggettivo di collegamento previsto per la legge applicabile. In effetti, uno dei più importanti scopi del regolamento è di garantire la coincidenza tra forum e ius, di modo che i giudici possano applicare la lex fori, invece di una legge straniera. A questo proposito, infatti, occorre segnalare che una volta che il defunto abbia effettuato una scelta di legge in favore della legge di una delle cittadinanze possedute, questa coincidenza viene inevitabilmente meno. A motivo di ciò, il legislatore europeo ha fornito alcuni criteri necessari a ristabilire tale coincidenza (Gleichlauf) nel caso in cui il de cuius abbia effettuato una professio iuris. Una di queste è proprio la possibilità di effettuare una professio fori in favore dei giudici del Paese la cui legge è stata precedentemente designata attraverso una scelta di legge. Il regolamento, infatti, consente, sulla base di quanto dispone l’articolo 5, di effettuare una professio fori. A questo proposito, il lavoro si propone di affrontare gli effetti che l’autonomia delle parti ha sulla disciplina generale della giurisdizione. Alcune perplessità potrebbero derivare dalla facoltà di trasferire la competenza giurisdizionale in favore del giudice più adatto a trattare il caso previsto dall’articolo 6, in quanto, in assenza di una professio fori, si tratta di una valutazione discrezionale affidata unicamente al giudice che potrebbe quindi ingenerare incertezza. Le conclusioni del lavoro sottolineano il modo in cui il diritto moderno ha accreditato la libertà di scelta come uno dei principi basilari del diritto internazionale europeo. Sembra infatti che il legislatore sovranazionale abbia operato una precisa scelta di politica legislativa che rispecchia la tendenza inesorabile verso la contrattualizzazione del diritto internazionale privato, che porta l’attività dei privati al di là dei confini statali.

Il ruolo dell’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato delle successioni

GRIECO, CRISTINA
2017-01-01

Abstract

L’entrata in vigore del regolamento (UE) n 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 relativo alla “competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo” (di seguito anche regolamento successioni) ha segnato un punto fondamentale nella costruzione di un sistema uniforme di diritto internazionale privato europeo. Le nuove regole, entrate in vigore il 16 agosto 2012, sono divenute applicabili negli Stati membri dell’Unione europea a tutte le successioni che si sono aperte a partire dal 17 agosto 2015. Il regolamento, però, non si applica alla Danimarca, che non partecipa all’adozione di atti adottati dall’Unione europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia, in virtù del protocollo n 22 allegato ai trattati istitutivi dell’Unione europea. Esso non si applica nemmeno a Regno Unito e Irlanda, dal momento che entrambi i Paesi hanno deciso di non avvalersi del loro diritto di effettuare l’opt-in previsto dal Protocollo n° 21 allegato ai trattati. Quindi, in questa prospettiva appare necessario sottolineare che quando il regolamento successioni fa riferimento agli Stati membri, si riferisce unicamente agli Stati membri vincolati dal regolamento. Il nuovo testo è uno strumento legislativo coerente e completo. Uno dei suoi aspetti più rilevanti, che può aumentare in maniera considerevole la possibilità di effettuare una pianificazione successoria, riguarda, in particolare, la possibilità di poter scegliere la legge applicabile alla successione. Nondimeno, alcune problemi pratici di coordinamento potrebbero derivare dal non aver armonizzato, almeno non fino ad oggi, settori contigui del diritto. A ben vedere tuttavia , questa è una mancanza inevitabile vista l’incompletezza della codificazione di diritto internazionale privato intrapresa dall’Unione europea, a cui il regolamento, tuttavia, dà certamente un importante contributo. Le nuove norme sembrano particolarmente importanti per diverse ragioni. Senza alcun dubbio, uno di questi è il ruolo che il nuovo testo europeo riserva all’autonomia delle parti in un campo, quello successorio, tradizionalmente estraneo a riconoscere ampio spazio all’autonomia delle parti, soprattutto in alcuni Paesi di civil law. Il ruolo specifico che il nuovo regolamento riserva all’autonomia delle parti offre l’opportunità di soffermarsi sul potenziamento del ruolo dei soggetti privati nel diritto internazionale privato europeo che consente loro di scegliere non solo la legge applicabile, ma in alcuni casi specifici, anche il foro competente. In questo senso, il presente lavoro si propone di chiarire come il ruolo della scelta di legge nell’ambito delle successioni transfrontaliere si sia notevolmente accresciuto. Il primo capitolo si concentra su una panoramica generale di come l’autonomia delle parti si sia sviluppata come criterio di collegamento nel diritto internazionale privato e quale sia stato il dibattito dottrinale sviluppatosi intorno a tale concetto. Il punto di riferimento è la teoria Mancini sulla base della quale si è avuto cura di esaminare le posizioni dottrinali e la giurisprudenza di riferimento precedente e successiva (ci si riferisce, in particolare, alla teoria dell’incorporazione, alla teoria legale, al coordinamento tra i sistemi giuridici e alla teoria del foro competente). Il secondo capitolo si concentra su una prospettiva comparatistica concentrandosi sul ruolo che l’autonomia della volontà riveste nelle esperienze nazionali più rilevanti (ad esempio in Italia, Germania, Francia, Spagna) e sui più significativi risultati ottenuti a livello internazionale, per lo più dalla Convenzione dell’Aja di diritto internazionale privato. Il lavoro pone particolare attenzione al ruolo che l’autonomia delle parti riveste nelle convenzioni di Washington e dell’Aia, entrambe del 1973, che si occupano, rispettivamente, di dettare una disciplina uniforme sulla forma dei testamenti e di disciplinare l’amministrazione internazionale delle successioni transfrontaliere; nonché nella Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento e nella Convenzione dell’Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte. Il terzo capitolo analizza direttamente le regole contenute nel nuovo regolamento successioni. Le norme sulla legge applicabile dettate dal regolamento hanno carattere erga omnes (non altrettanto può dirsi per le regole dettate per la giurisdizione). La residenza abituale (articolo 21) è il criterio di collegamento principale e generale previsto dal regolamento per ciò che riguarda la legge applicabile (e anche, come si vedrà nell’ambito del capitolo IV, per ciò che concerne la giurisdizione). Il regolamento adotta un approccio unitario alla successione che è regolata da un’unica legge, senza che vi sia alcuna differenza tra beni mobili ed immobili. Al fine di garantire un ruolo significativo all’autonomia delle parti in materia di successioni il regolamento consente espressamente, all’articolo 22, la possibilità di effettuare una scelta di legge (professio iuris). Proprio in questa prospettiva, il terzo capitolo affronta il ruolo che l’autonomia delle parti riveste nell’ambito del nuovo regolamento europeo. Nella specie lo studio, dopo aver specificato il campo di applicazione del regolamento e aver provveduto ad un breve disamina delle nuove regole, fornisce chiarimenti sui requisiti necessari affinché una professio iuris possa essere ritenuta valida ai sensi del regolamento. Inoltre, la tesi analizza quale legge può essere designata come applicabile alla successione mediante una scelta di legge, quale forma risulta necessaria affinché una scelta di legge possa essere ritenuta valida ai sensi del regolamento ed, in particolare, se è prevista la possibilità di effettuare una scelta in forma tacita, quale legge si applica alla validità materiale della professio iuris, se è possibile modificare o revocare una scelta validamente effettuata e a quali condizioni. Inoltre, lo studio si concentra sulla possibilità di stipulare patti successori, sulla questione della legge applicabile alla validità formale delle disposizioni a causa di morte e i limiti all’applicazione della lex successionis. Alla fine del terzo capitolo, ci si sofferma sui limiti a cui può andare incontro una valida professio iuris, in particolare ordine pubblico e abuso di diritto. Il quarto capitolo prende in esame le regole sulla giurisdizione. L’armonizzazione delle regole di giurisdizione nel settore successorio sostituirà le norme interne vigenti nei singoli Stati membri vincolati dal regolamento. L’unificazione di tali regole consente di superare le divergenze normative esistenti tra gli Stati membri, obiettivo che sembra essere stato effettivamente raggiunto, sebbene solo in parte. Le norme sulla giurisdizione sono preposte a regolamentare tutte le questioni legate ad una successione, comprese quelle più strettamente collegate ad un paese terzo, attraverso la previsione di norme di competenza sussidiaria e di un forum necessitatis. Ai sensi del regolamento successioni, la ripartizione del potere di ius dicere dipenderà, in generale, dall’ultima residenza abituale del defunto (articolo 4) esattamente lo stesso criterio oggettivo di collegamento previsto per la legge applicabile. In effetti, uno dei più importanti scopi del regolamento è di garantire la coincidenza tra forum e ius, di modo che i giudici possano applicare la lex fori, invece di una legge straniera. A questo proposito, infatti, occorre segnalare che una volta che il defunto abbia effettuato una scelta di legge in favore della legge di una delle cittadinanze possedute, questa coincidenza viene inevitabilmente meno. A motivo di ciò, il legislatore europeo ha fornito alcuni criteri necessari a ristabilire tale coincidenza (Gleichlauf) nel caso in cui il de cuius abbia effettuato una professio iuris. Una di queste è proprio la possibilità di effettuare una professio fori in favore dei giudici del Paese la cui legge è stata precedentemente designata attraverso una scelta di legge. Il regolamento, infatti, consente, sulla base di quanto dispone l’articolo 5, di effettuare una professio fori. A questo proposito, il lavoro si propone di affrontare gli effetti che l’autonomia delle parti ha sulla disciplina generale della giurisdizione. Alcune perplessità potrebbero derivare dalla facoltà di trasferire la competenza giurisdizionale in favore del giudice più adatto a trattare il caso previsto dall’articolo 6, in quanto, in assenza di una professio fori, si tratta di una valutazione discrezionale affidata unicamente al giudice che potrebbe quindi ingenerare incertezza. Le conclusioni del lavoro sottolineano il modo in cui il diritto moderno ha accreditato la libertà di scelta come uno dei principi basilari del diritto internazionale europeo. Sembra infatti che il legislatore sovranazionale abbia operato una precisa scelta di politica legislativa che rispecchia la tendenza inesorabile verso la contrattualizzazione del diritto internazionale privato, che porta l’attività dei privati al di là dei confini statali.
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