La gestione dei rifiuti è senza dubbio uno degli aspetti riconducibili all’ampia tematica della tutela ambientale su cui, negli ultimi tempi, si è maggiormente concentrata l’attenzione del legislatore, anche a causa dell’emersione di drammatiche realtà, come quella della c.d. “terra dei fuochi”, che hanno imposto la necessità di misure tempestive, adeguate ed efficaci. Il Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) disciplina la gestione dei rifiuti nella Parte IV di recente modificato in parte qua dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. La parte IV del Codice dell’ambiente disciplina la gestione dei rifiuti prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia (art. 177, comma 1). Il Codice dell’ambiente individua in maniera precisa i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, fornendo per ciascuno una definizione puntuale ed analitica (art. 183, comma 1) ed attribuendo a ciascuna figura un preciso regime di responsabilità. La giurisprudenza più recente applica in maniera estensiva il regime di responsabilità nella gestione dei rifiuti, ritenendo responsabili soggetti quali i trasportatori e gli intermediari senza detenzione che, alla luce delle norme previste in materia, debbono essere considerati esenti da ogni responsabilità. A tale conclusione si perviene affermando che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. L’estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente, principio cardine della politica ambientale comunitaria (cfr. art. 174, par. 2, del Trattato).

Waste management is one of the aspects of environmental protection which, in recent times, has focused more attention of the italian law maker. The Italian Environment Code (Legislative Decree no. 152/2006) regulates the management of waste in its Part IV, recently amended by Legislative Decree no. 16 January 2008, n. 4 and Leg. Dec. 3, 2010, n. 205. Part IV of the Environmental Code regulates the management of waste by laying down measures to protect the environment and human health, by preventing and reducing the negative impacts on the future generation, reducing overall impacts of exploitation of resources (art. 177, paragraph 1). The Environmental Code identifies precisely operators involved in waste management, providing for each punctual and analytical definition (art. 183, paragraph 1) and giving each figure a precise system of liability. The most recent case law applies broadly the liability system in waste management, holding responsible also transporters and brokers, operators that under the Code must be considered exempt from any liability. Such a conclusion is reached stating that all operators involved in waste management are in a sort of “warranty position” regarding the proper disposal of the waste. The extension of the aformentioned warranty position is based on the need to ensure a high level of protection to the environment, deemed a fundamental principle of Community environmental policy (cfr. Art. 174, para. 2 of the Treaty).

GESTIONE DEI RIFIUTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALE / Manzotti, Ilaria. - ELETTRONICO. - (2017).

GESTIONE DEI RIFIUTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALE

MANZOTTI, ILARIA
2017-01-01

Abstract

Waste management is one of the aspects of environmental protection which, in recent times, has focused more attention of the italian law maker. The Italian Environment Code (Legislative Decree no. 152/2006) regulates the management of waste in its Part IV, recently amended by Legislative Decree no. 16 January 2008, n. 4 and Leg. Dec. 3, 2010, n. 205. Part IV of the Environmental Code regulates the management of waste by laying down measures to protect the environment and human health, by preventing and reducing the negative impacts on the future generation, reducing overall impacts of exploitation of resources (art. 177, paragraph 1). The Environmental Code identifies precisely operators involved in waste management, providing for each punctual and analytical definition (art. 183, paragraph 1) and giving each figure a precise system of liability. The most recent case law applies broadly the liability system in waste management, holding responsible also transporters and brokers, operators that under the Code must be considered exempt from any liability. Such a conclusion is reached stating that all operators involved in waste management are in a sort of “warranty position” regarding the proper disposal of the waste. The extension of the aformentioned warranty position is based on the need to ensure a high level of protection to the environment, deemed a fundamental principle of Community environmental policy (cfr. Art. 174, para. 2 of the Treaty).
2017
29
SG
La gestione dei rifiuti è senza dubbio uno degli aspetti riconducibili all’ampia tematica della tutela ambientale su cui, negli ultimi tempi, si è maggiormente concentrata l’attenzione del legislatore, anche a causa dell’emersione di drammatiche realtà, come quella della c.d. “terra dei fuochi”, che hanno imposto la necessità di misure tempestive, adeguate ed efficaci. Il Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) disciplina la gestione dei rifiuti nella Parte IV di recente modificato in parte qua dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. La parte IV del Codice dell’ambiente disciplina la gestione dei rifiuti prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia (art. 177, comma 1). Il Codice dell’ambiente individua in maniera precisa i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, fornendo per ciascuno una definizione puntuale ed analitica (art. 183, comma 1) ed attribuendo a ciascuna figura un preciso regime di responsabilità. La giurisprudenza più recente applica in maniera estensiva il regime di responsabilità nella gestione dei rifiuti, ritenendo responsabili soggetti quali i trasportatori e gli intermediari senza detenzione che, alla luce delle norme previste in materia, debbono essere considerati esenti da ogni responsabilità. A tale conclusione si perviene affermando che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. L’estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente, principio cardine della politica ambientale comunitaria (cfr. art. 174, par. 2, del Trattato).
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