Il collocamento in comunità è insieme alla permanenza in casa misura cautelare a carattere obbligatorio appartenente al genus degli "arresti domiciliari" che impone al minorenne l'obbligo di stare presso una comunità per minori, comunità che ospiti non più di dieci persone, non tutte sottoposte a procedimento penale. Con l'obbligo di stare il giudice può altresì impartire al minorenne prescrizioni utili per la sua educazione. La misura è equiparata alla custodia cautelare in carcere sono ai fini del computo della pena da eseguire. Il minore che si allontana senza giustificato motivo dalla comunità non incorre nel delitto di evasione, ma in caso di gravi e ripetute violazioni può essere sottoposto alla custodia cautelare in carcere per un massimo di trenta giorni
Art. 22. Collocamento in comunità
CARACENI, Lina
2016-01-01
Abstract
Il collocamento in comunità è insieme alla permanenza in casa misura cautelare a carattere obbligatorio appartenente al genus degli "arresti domiciliari" che impone al minorenne l'obbligo di stare presso una comunità per minori, comunità che ospiti non più di dieci persone, non tutte sottoposte a procedimento penale. Con l'obbligo di stare il giudice può altresì impartire al minorenne prescrizioni utili per la sua educazione. La misura è equiparata alla custodia cautelare in carcere sono ai fini del computo della pena da eseguire. Il minore che si allontana senza giustificato motivo dalla comunità non incorre nel delitto di evasione, ma in caso di gravi e ripetute violazioni può essere sottoposto alla custodia cautelare in carcere per un massimo di trenta giorniI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.