SOMMARIO: 1. Evoluzione della disciplina e degli orientamenti ispiratori. – 2. Quadro delle fonti rilevanti. – 3. La disciplina della giurisdizione italiana nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: quadro generale. – 4. Il foro generale ex art. 3, primo comma, della legge italiana e il suo coordinamento con l’art. 4 del regolamento n. 1215/2012 o “Bruxelles I-bis” e le altre disposizioni dei regolamenti emanati dalle istituzioni dell’Unione europea. – 5. I fori speciali o alternativi: l’art. 3, secondo comma della legge italiana e il rinvio ai criteri di competenza giurisdizionale della Convenzione di Bruxelles del 1968: riferibilità del rinvio alla disciplina ora recata dal regolamento “Bruxelles I-bis”, e diretta applicabilità di tale disciplina. – 6. Segue: i singoli criteri richiamati: il foro delle obbligazioni contrattuali. – 7. Segue: il foro delle obbligazioni alimentari e la sua attuale disciplina nell’ambito del regolamento n. 4/2009 relativo alla materia. – 8. Segue: il foro delle obbligazioni extracontrattuali. – 9. Segue: il foro delle azioni di risarcimento di danni o di restituzione nascenti da reato. – 10. Il foro delle azioni per il recupero di beni culturali introdotto dal regolamento “Bruxelles I-bis”. – 11. Segue: il foro delle controversie relative all’esercizio di succursali, agenzie o filiali. – 12. Segue: il foro del trust. – 13. Segue: il foro delle controversie relative all’assistenza o al salvataggio in mare. – 14. Segue: la competenza giurisdizionale per connessione. – 15. Segue: la competenza giurisdizionale in materia di contratti di assicurazione. – 16. Segue: la competenza giurisdizionale in materia di contratti dei consumatori. – 17. Segue: la competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro. – 18. I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva previsti dal regolamento “Bruxelles I-bis”. – 19. La competenza giurisdizionale derivante dalla volontà delle parti. – 20. Il rinvio alle norme relative alla competenza per territorio operato dall’art. 3, 2° comma, ultima frase, della legge italiana per le controversie non rientranti nell’ambito di applicazione materiale del regolamento “Bruxelles I-bis” e il suo coordinamento con altre disposizioni. – 21. La disciplina della giurisdizione volontaria. – 22. La giurisdizione in materia cautelare.
Giurisdizione italiana
MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2015-01-01
Abstract
SOMMARIO: 1. Evoluzione della disciplina e degli orientamenti ispiratori. – 2. Quadro delle fonti rilevanti. – 3. La disciplina della giurisdizione italiana nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: quadro generale. – 4. Il foro generale ex art. 3, primo comma, della legge italiana e il suo coordinamento con l’art. 4 del regolamento n. 1215/2012 o “Bruxelles I-bis” e le altre disposizioni dei regolamenti emanati dalle istituzioni dell’Unione europea. – 5. I fori speciali o alternativi: l’art. 3, secondo comma della legge italiana e il rinvio ai criteri di competenza giurisdizionale della Convenzione di Bruxelles del 1968: riferibilità del rinvio alla disciplina ora recata dal regolamento “Bruxelles I-bis”, e diretta applicabilità di tale disciplina. – 6. Segue: i singoli criteri richiamati: il foro delle obbligazioni contrattuali. – 7. Segue: il foro delle obbligazioni alimentari e la sua attuale disciplina nell’ambito del regolamento n. 4/2009 relativo alla materia. – 8. Segue: il foro delle obbligazioni extracontrattuali. – 9. Segue: il foro delle azioni di risarcimento di danni o di restituzione nascenti da reato. – 10. Il foro delle azioni per il recupero di beni culturali introdotto dal regolamento “Bruxelles I-bis”. – 11. Segue: il foro delle controversie relative all’esercizio di succursali, agenzie o filiali. – 12. Segue: il foro del trust. – 13. Segue: il foro delle controversie relative all’assistenza o al salvataggio in mare. – 14. Segue: la competenza giurisdizionale per connessione. – 15. Segue: la competenza giurisdizionale in materia di contratti di assicurazione. – 16. Segue: la competenza giurisdizionale in materia di contratti dei consumatori. – 17. Segue: la competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro. – 18. I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva previsti dal regolamento “Bruxelles I-bis”. – 19. La competenza giurisdizionale derivante dalla volontà delle parti. – 20. Il rinvio alle norme relative alla competenza per territorio operato dall’art. 3, 2° comma, ultima frase, della legge italiana per le controversie non rientranti nell’ambito di applicazione materiale del regolamento “Bruxelles I-bis” e il suo coordinamento con altre disposizioni. – 21. La disciplina della giurisdizione volontaria. – 22. La giurisdizione in materia cautelare.File | Dimensione | Formato | |
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