Il presente progetto di ricerca ha preso le mosse dalla presentazione da parte della Commissione Europea della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio COM (2008) 614, quale risultato del riesame dell’acquis riguardante i diritti contrattuali dei consumatori, già iniziato con l’adozione del Libro Verde dell’8 febbraio 2007. L’iniziativa comunitaria ha perseguito l’ambizioso obiettivo di coordinare in una unica direttiva - quadro quattro importanti direttive che assorbono, in pratica, l’intera tutela negoziale del consumatore: in particolare, la direttiva numero 85/577/CEE, relativa alla tutela dei consumatori nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la direttiva numero 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti, la direttiva 97/7/CE, riguardante i contratti a distanza e la direttiva 1999/44/CE, inerente taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Tuttavia, a seguito del travagliato iter di approvazione, con la pubblicazione in data 25 ottobre 2011 della direttiva 2011/83/UE, si è assistito ad un vero e proprio rèvirement da parte delle Istituzioni europee, che hanno limitato l’oggetto della direttiva de qua alla revisione, essenzialmente, della direttiva sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di quella sui contratti a distanza. Nonostante detto ridimensionamento, la portata dell’intervento normativo rimane pur sempre considerevole. Invero, va considerato che il legislatore comunitario ha utilizzato una singolare tecnica normativa, tracciando una linea di distinzione che attiene più alla contrapposizione tra contratti di vendita e contratti di servizi che non alla giustapposizione tra contratti a distanza e contratti conclusi fuori dei locali commerciali. In tal modo, si è riusciti a rendere omogenee le due discipline e a risolvere i problemi di coordinamento sollevati dalla parziale sovrapposizione di norme in parte diverse. Ad ogni modo, il processo di revisione ed armonizzazione de quo, essenzialmente, non solo mira a creare un complesso unitario di norme per disciplinare in modo uniforme alcune prescrizioni, ma anche a semplificare ed aggiornare le norme esistenti, nella prospettiva di creare un quadro unitario di regole valide per tutti gli Stati membri. In tal senso, risulta spiegata la principale ragione per cui, la Direttiva ha inteso proporsi con un approccio di armonizzazione massima o completa, tale da uniformare il livello di protezione assicurato ai consumatori europei sul versante contrattuale. Sulla base dello scenario come sopra descritto, il punto di partenza del progetto di ricerca è stata l’indagine concettuale e normativa della revisione dell’acquis riguardante i diritti contrattuali dei consumatori, sulla scorta delle disposizioni contenute nella direttiva in commento. Parallelamente, si è resa necessaria una ulteriore indagine che, essenzialmente, ha preso in esame l’attuale contesto normativo del diritto contrattuale nazionale in materia e l’impatto che l’intervento comunitario ha generato. Uno degli aspetti più fortemente innovativi della nuova direttiva è costituito dalla disciplina degli obblighi informativi gravanti sui professionisti nei confronti dei consumatori nella fase precontrattuale. La prima, fondamentale novità è rappresentata dalla circostanza che la direttiva pone obblighi informativi anche a carico dei professionisti che propongono ai consumatori la conclusione di contratti non qualificabili né come “contratti a distanza” né come “contratti fuori dei locali commerciali”. La seconda novità consiste nel profondo mutamento della ratio e dei contenuti della disciplina degli obblighi informativi precontrattuali gravanti sui professionisti che propongono contratti “fuori dei locali commerciali”. Ed invero, mentre l’art. 4 della direttiva 85/577/CEE imponeva al professionista solo l’obbligo di informare preventivamente il consumatore in merito alla esistenza, ai tempi ed all’esercizio dello ius poenitendi, allo scopo precipuo di assicurare che il consumatore, all’atto della conclusione del contratto, avesse piena contezza del rimedio eccezionale accordatogli dalla direttiva stessa, gli artt. 6 e 7 della direttiva 2011/83/UE pongono a carico del professionista un obbligo informativo dai contenuti più ampi, finalizzato a garantire che il consumatore venga messo al corrente di tutti gli elementi indispensabili per scegliere se accettare o meno di concludere l’affare propostogli dal professionista. La direttiva prevede, altresì, che le informazioni fornite costituiscano parte integrante del contratto e possano essere modificate solamente con l’accordo del consumatore. Con riferimento alla “durata del periodo di recesso”, i termini per esercitare il diritto di ripensamento sono elevati a 14 giorni di calendario, unificando il periodo su scala europea; e facendolo decorrere (sia per i contratti a distanza che per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali) dalla consegna dei beni, o in caso di servizi, dalla conclusione del contratto. La Direttiva ha apportato innovazioni anche in relazione all’impiego delle tecnologie di commercio elettronico e dei contenuti digitali. Invero, nel perseguire l’obiettivo di innalzare la certezza del diritto nel mercato comune europeo della rete e di migliorare sensibilmente la protezione del consumatore, la novella rende possibile una riduzione dei costi di transazione, generando in tal modo sensibili vantaggi per le imprese e notevoli stimoli per la concorrenza. Mediante la direttiva sui diritti dei consumatori i dati digitali vengono, per la prima volta, riconosciuti dal legislatore europeo come possibile oggetto di un contratto di compravendita, segnando un passo avanti della disciplina di tale istituto in relazione alle specifiche esigenze del mondo digitale. In particolare, l’espressa adozione della c.d. Button solution da parte del legislatore europeo (già attualmente recepita dall’ordinamento tedesco) – prescrivendo l’obbligo per il professionista di fornire espressamente al consumatore tutte le informazioni (precontrattuali) di cui all’art. 8, par. 2, comma 2, della direttiva ovvero la consapevolezza per il consumatore della circostanza che da un determinato ordine scaturirà un obbligo di pagamento, pena la sanzione della «non vincolatività del contratto o dell’ordine» - segna un progresso decisivo nella lotta agli Internet cost traps che, nonostante i diversi meccanismi di tutela già presenti nell’ordinamento nazionale, rappresentano ad oggi un problema di grande rilevanza per la sicurezza e la fiducia dei consumatori nel commercio sul web. Si può quindi concludere che, il riesame dell’acquis riguardante i diritti contrattuali dei consumatori ha investito l’ambito del riordino del diritto comunitario dei consumatori, anche con la prospettiva della costruzione di un diritto europeo dei contratti.

La revisione dell' acquis communautaire ed i livelli di uniformazione.

FAUTTILLI, Gaia
2014-01-01

Abstract

Il presente progetto di ricerca ha preso le mosse dalla presentazione da parte della Commissione Europea della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio COM (2008) 614, quale risultato del riesame dell’acquis riguardante i diritti contrattuali dei consumatori, già iniziato con l’adozione del Libro Verde dell’8 febbraio 2007. L’iniziativa comunitaria ha perseguito l’ambizioso obiettivo di coordinare in una unica direttiva - quadro quattro importanti direttive che assorbono, in pratica, l’intera tutela negoziale del consumatore: in particolare, la direttiva numero 85/577/CEE, relativa alla tutela dei consumatori nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la direttiva numero 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti, la direttiva 97/7/CE, riguardante i contratti a distanza e la direttiva 1999/44/CE, inerente taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Tuttavia, a seguito del travagliato iter di approvazione, con la pubblicazione in data 25 ottobre 2011 della direttiva 2011/83/UE, si è assistito ad un vero e proprio rèvirement da parte delle Istituzioni europee, che hanno limitato l’oggetto della direttiva de qua alla revisione, essenzialmente, della direttiva sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di quella sui contratti a distanza. Nonostante detto ridimensionamento, la portata dell’intervento normativo rimane pur sempre considerevole. Invero, va considerato che il legislatore comunitario ha utilizzato una singolare tecnica normativa, tracciando una linea di distinzione che attiene più alla contrapposizione tra contratti di vendita e contratti di servizi che non alla giustapposizione tra contratti a distanza e contratti conclusi fuori dei locali commerciali. In tal modo, si è riusciti a rendere omogenee le due discipline e a risolvere i problemi di coordinamento sollevati dalla parziale sovrapposizione di norme in parte diverse. Ad ogni modo, il processo di revisione ed armonizzazione de quo, essenzialmente, non solo mira a creare un complesso unitario di norme per disciplinare in modo uniforme alcune prescrizioni, ma anche a semplificare ed aggiornare le norme esistenti, nella prospettiva di creare un quadro unitario di regole valide per tutti gli Stati membri. In tal senso, risulta spiegata la principale ragione per cui, la Direttiva ha inteso proporsi con un approccio di armonizzazione massima o completa, tale da uniformare il livello di protezione assicurato ai consumatori europei sul versante contrattuale. Sulla base dello scenario come sopra descritto, il punto di partenza del progetto di ricerca è stata l’indagine concettuale e normativa della revisione dell’acquis riguardante i diritti contrattuali dei consumatori, sulla scorta delle disposizioni contenute nella direttiva in commento. Parallelamente, si è resa necessaria una ulteriore indagine che, essenzialmente, ha preso in esame l’attuale contesto normativo del diritto contrattuale nazionale in materia e l’impatto che l’intervento comunitario ha generato. Uno degli aspetti più fortemente innovativi della nuova direttiva è costituito dalla disciplina degli obblighi informativi gravanti sui professionisti nei confronti dei consumatori nella fase precontrattuale. La prima, fondamentale novità è rappresentata dalla circostanza che la direttiva pone obblighi informativi anche a carico dei professionisti che propongono ai consumatori la conclusione di contratti non qualificabili né come “contratti a distanza” né come “contratti fuori dei locali commerciali”. La seconda novità consiste nel profondo mutamento della ratio e dei contenuti della disciplina degli obblighi informativi precontrattuali gravanti sui professionisti che propongono contratti “fuori dei locali commerciali”. Ed invero, mentre l’art. 4 della direttiva 85/577/CEE imponeva al professionista solo l’obbligo di informare preventivamente il consumatore in merito alla esistenza, ai tempi ed all’esercizio dello ius poenitendi, allo scopo precipuo di assicurare che il consumatore, all’atto della conclusione del contratto, avesse piena contezza del rimedio eccezionale accordatogli dalla direttiva stessa, gli artt. 6 e 7 della direttiva 2011/83/UE pongono a carico del professionista un obbligo informativo dai contenuti più ampi, finalizzato a garantire che il consumatore venga messo al corrente di tutti gli elementi indispensabili per scegliere se accettare o meno di concludere l’affare propostogli dal professionista. La direttiva prevede, altresì, che le informazioni fornite costituiscano parte integrante del contratto e possano essere modificate solamente con l’accordo del consumatore. Con riferimento alla “durata del periodo di recesso”, i termini per esercitare il diritto di ripensamento sono elevati a 14 giorni di calendario, unificando il periodo su scala europea; e facendolo decorrere (sia per i contratti a distanza che per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali) dalla consegna dei beni, o in caso di servizi, dalla conclusione del contratto. La Direttiva ha apportato innovazioni anche in relazione all’impiego delle tecnologie di commercio elettronico e dei contenuti digitali. Invero, nel perseguire l’obiettivo di innalzare la certezza del diritto nel mercato comune europeo della rete e di migliorare sensibilmente la protezione del consumatore, la novella rende possibile una riduzione dei costi di transazione, generando in tal modo sensibili vantaggi per le imprese e notevoli stimoli per la concorrenza. Mediante la direttiva sui diritti dei consumatori i dati digitali vengono, per la prima volta, riconosciuti dal legislatore europeo come possibile oggetto di un contratto di compravendita, segnando un passo avanti della disciplina di tale istituto in relazione alle specifiche esigenze del mondo digitale. In particolare, l’espressa adozione della c.d. Button solution da parte del legislatore europeo (già attualmente recepita dall’ordinamento tedesco) – prescrivendo l’obbligo per il professionista di fornire espressamente al consumatore tutte le informazioni (precontrattuali) di cui all’art. 8, par. 2, comma 2, della direttiva ovvero la consapevolezza per il consumatore della circostanza che da un determinato ordine scaturirà un obbligo di pagamento, pena la sanzione della «non vincolatività del contratto o dell’ordine» - segna un progresso decisivo nella lotta agli Internet cost traps che, nonostante i diversi meccanismi di tutela già presenti nell’ordinamento nazionale, rappresentano ad oggi un problema di grande rilevanza per la sicurezza e la fiducia dei consumatori nel commercio sul web. Si può quindi concludere che, il riesame dell’acquis riguardante i diritti contrattuali dei consumatori ha investito l’ambito del riordino del diritto comunitario dei consumatori, anche con la prospettiva della costruzione di un diritto europeo dei contratti.
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