INDICE - SOMMARIO Principali abbreviazioni INTRODUZIONE CAPITOLO I LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI 1. Il foro generale del domicilio del convenuto nel regolamento (CE) n. 44/2001 e il suo coordinamento con la disciplina del foro generale di cui all’art. 3, primo comma della legge 31 maggio 1995, n. 218. 2. Il foro speciale previsto dall’art. 5, n. 3 del regolamento e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia dell’Unione europea. 3. Il foro speciale previsto dall’art. 5, n. 4 del regolamento in materia di azioni risarcitorie o di restituzione nascenti da reato. 4. La competenza giurisdizionale per connessione nella disciplina recata dal regolamento. 5. Il rinvio operato dall’art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ai criteri speciali recati dalla Convenzione di Bruxelles e la sua riferibilità al regolamento (CE) n. 44/2001. 6. Perdurante rilevanza della questione a seguito della mancata estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dei criteri richiamati nel regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione. 7. I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva recati dal regolamento e il loro coordinamento con il criterio speciale di cui all’art. 5, n. 3 del regolamento, con particolare riferimento alle azioni relative alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale. 8. Gli accordi di elezione di foro in materia di obbligazioni non contrattuali. CAPITOLO II LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI NEL REGOLAMENTO «ROMA II» Sezione I – Caratteri generali della disciplina di conflitto recata dal regolamento 1. L’elaborazione del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. 2. Ambito di applicazione del regolamento. 3. Questioni disciplinate dalle regole di conflitto contenute nel regolamento. 4. Ruolo e limiti dell’autonomia delle parti nel sistema del regolamento. Sezione II – La legge applicabile alla responsabilità da fatto illecito 5. La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta: regola generale della lex loci damni. 6. L’eccezione relativa al caso di soggetti entrambi residenti abitualmente nel medesimo paese. 7. La clausola d’eccezione basata sul collegamento più stretto. 8. Regole di conflitto speciali per specifiche categorie di illecito: responsabilità per danno da prodotto. 9. Segue: concorrenza sleale e restrizioni della concorrenza. 10. Segue: danno ambientale. 11. Segue: violazione dei diritti di proprietà intellettuale. 12. Segue: attività sindacale. Sezione III – La legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale non derivante da fatto illecito 13. L’arricchimento senza causa. 14. La negotiorum gestio. 15. La responsabilità precontrattuale. Sezione IV – Altre questioni disciplinate dal regolamento 16. L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile e altre questioni sottoposte alla legge regolatrice dell’obbligazione extracontrattuale. 17. Le norme di applicazione necessaria. 18. Le regole di sicurezza e condotta. 19. L’ordine pubblico. 20. La determinazione della residenza abituale. 21. L’esclusione del rinvio. 22. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. CAPITOLO III I RAPPORTI TRA IL REGOLAMENTO «ROMA II», LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 1. I rapporti tra il regolamento “Roma II” e le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia. 2. I rapporti con le convenzioni internazionali in materia. 3. In particolare: la Convenzione dell’Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali. 4. Segue: la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per danno da prodotto. CAPITOLO IV LA DISCIPLINA DI CONFLITTO CONTENUTA NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 1. La perdurante applicazione delle regole nazionali di conflitto ai fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del regolamento «Roma II». 2. Regole di conflitto applicabili in materia di obbligazioni derivanti da fatto illecito escluse dall’ambito di applicazione del regolamento: in particolare, da violazioni della privacy e dei diritti della personalità. 3. Altre categorie di obbligazioni non contrattuali non rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento: la promessa unilaterale. 4. Segue: i titoli di credito e il rinvio alle convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931. 5. Segue: la rappresentanza volontaria. 6. Segue: obbligazioni derivanti dalla legge. Elenco delle opere citate
Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato
MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2013-01-01
Abstract
INDICE - SOMMARIO Principali abbreviazioni INTRODUZIONE CAPITOLO I LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI 1. Il foro generale del domicilio del convenuto nel regolamento (CE) n. 44/2001 e il suo coordinamento con la disciplina del foro generale di cui all’art. 3, primo comma della legge 31 maggio 1995, n. 218. 2. Il foro speciale previsto dall’art. 5, n. 3 del regolamento e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia dell’Unione europea. 3. Il foro speciale previsto dall’art. 5, n. 4 del regolamento in materia di azioni risarcitorie o di restituzione nascenti da reato. 4. La competenza giurisdizionale per connessione nella disciplina recata dal regolamento. 5. Il rinvio operato dall’art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ai criteri speciali recati dalla Convenzione di Bruxelles e la sua riferibilità al regolamento (CE) n. 44/2001. 6. Perdurante rilevanza della questione a seguito della mancata estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dei criteri richiamati nel regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione. 7. I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva recati dal regolamento e il loro coordinamento con il criterio speciale di cui all’art. 5, n. 3 del regolamento, con particolare riferimento alle azioni relative alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale. 8. Gli accordi di elezione di foro in materia di obbligazioni non contrattuali. CAPITOLO II LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI NEL REGOLAMENTO «ROMA II» Sezione I – Caratteri generali della disciplina di conflitto recata dal regolamento 1. L’elaborazione del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. 2. Ambito di applicazione del regolamento. 3. Questioni disciplinate dalle regole di conflitto contenute nel regolamento. 4. Ruolo e limiti dell’autonomia delle parti nel sistema del regolamento. Sezione II – La legge applicabile alla responsabilità da fatto illecito 5. La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta: regola generale della lex loci damni. 6. L’eccezione relativa al caso di soggetti entrambi residenti abitualmente nel medesimo paese. 7. La clausola d’eccezione basata sul collegamento più stretto. 8. Regole di conflitto speciali per specifiche categorie di illecito: responsabilità per danno da prodotto. 9. Segue: concorrenza sleale e restrizioni della concorrenza. 10. Segue: danno ambientale. 11. Segue: violazione dei diritti di proprietà intellettuale. 12. Segue: attività sindacale. Sezione III – La legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale non derivante da fatto illecito 13. L’arricchimento senza causa. 14. La negotiorum gestio. 15. La responsabilità precontrattuale. Sezione IV – Altre questioni disciplinate dal regolamento 16. L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile e altre questioni sottoposte alla legge regolatrice dell’obbligazione extracontrattuale. 17. Le norme di applicazione necessaria. 18. Le regole di sicurezza e condotta. 19. L’ordine pubblico. 20. La determinazione della residenza abituale. 21. L’esclusione del rinvio. 22. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. CAPITOLO III I RAPPORTI TRA IL REGOLAMENTO «ROMA II», LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 1. I rapporti tra il regolamento “Roma II” e le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia. 2. I rapporti con le convenzioni internazionali in materia. 3. In particolare: la Convenzione dell’Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali. 4. Segue: la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per danno da prodotto. CAPITOLO IV LA DISCIPLINA DI CONFLITTO CONTENUTA NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 1. La perdurante applicazione delle regole nazionali di conflitto ai fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del regolamento «Roma II». 2. Regole di conflitto applicabili in materia di obbligazioni derivanti da fatto illecito escluse dall’ambito di applicazione del regolamento: in particolare, da violazioni della privacy e dei diritti della personalità. 3. Altre categorie di obbligazioni non contrattuali non rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento: la promessa unilaterale. 4. Segue: i titoli di credito e il rinvio alle convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931. 5. Segue: la rappresentanza volontaria. 6. Segue: obbligazioni derivanti dalla legge. Elenco delle opere citateFile | Dimensione | Formato | |
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