Il contributo si interessa del rapporto fra procedura amministrativa e risultato amministrativo ponendo in risalto vantaggi e limiti di una procedura improntata al perseguimento del risultato. Infatti, un procedimento che rispetta tutte le regole esistenti può anche condurre a risultati pessimi. Di contro, un procedimento che non rispetta affatto le regole può anche condurre, sempre sotto quei medesimi profili di efficienza, efficacia, economicità, a risultati eccellenti. Su questa linea viene preso in esame il disegno di legge Cerulli Irelli, secondo cui le violazioni di carattere formale o procedimentale non darebbero più luogo ad annullabilità del provvedimento laddove il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nella parte appena indicata, il disegno di legge cit. sarebbe diventato successivamente l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, cioè una norma di sanatoria che consente di depotenziare i c.d. vizi formali che non incidono sulla legittimità sostanziale del provvedimento. Conclude il contributo, l’analisi circa il passaggio da una visione formale ad una visione sostanziale della tutela (procedimentale e processuale), in cui una certa enfasi è posta sulla corretta preventiva acquisizione degli interessi alla luce della teoria Gianniniana.

Procedura amministrativa e amministrazione di risultati

COGNETTI, Stefano
2004-01-01

Abstract

Il contributo si interessa del rapporto fra procedura amministrativa e risultato amministrativo ponendo in risalto vantaggi e limiti di una procedura improntata al perseguimento del risultato. Infatti, un procedimento che rispetta tutte le regole esistenti può anche condurre a risultati pessimi. Di contro, un procedimento che non rispetta affatto le regole può anche condurre, sempre sotto quei medesimi profili di efficienza, efficacia, economicità, a risultati eccellenti. Su questa linea viene preso in esame il disegno di legge Cerulli Irelli, secondo cui le violazioni di carattere formale o procedimentale non darebbero più luogo ad annullabilità del provvedimento laddove il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nella parte appena indicata, il disegno di legge cit. sarebbe diventato successivamente l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, cioè una norma di sanatoria che consente di depotenziare i c.d. vizi formali che non incidono sulla legittimità sostanziale del provvedimento. Conclude il contributo, l’analisi circa il passaggio da una visione formale ad una visione sostanziale della tutela (procedimentale e processuale), in cui una certa enfasi è posta sulla corretta preventiva acquisizione degli interessi alla luce della teoria Gianniniana.
2004
8834843541
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