La monografia affronta il tema della responsabilità penale da prodotto difettoso, che si inserisce, a pieno titolo e con efficacia paradigmatica, nella complicata trama dei rapporti che intercorrono tra il diritto penale e la categoria sociologica, di recente conio, della Società del Rischio. Si tratta, infatti, di un fenomeno: (a) solcato dalla presenza di pericoli diffusi e capillari per la salute dei consumatori, in cui il germe del danno circola e si riproduce con il prodotto, potendo attingere un numero indeterminato di vittime; (b) afflitto da trame causali oscure, che mettono in crisi la causalità di impronta deterministica e rendono problematico riconoscere il momento in cui si è al cospetto di un rischio intollerabile per i beni giuridici; (c) riconducibile all’attività di organizzazioni complesse: in piena coincidenza con quanto avviene nella società del rischio, a una vittima ‘massificata’ si contrappone un autore diffuso, atteso che il danno proviene da organizzazioni complesse, a loro volta polverizzate in una pluralità di centri decisionali. Dopo avere dato conto della privilegiata attenzione che il tema ha avuto nel diritto civile (di common law e di civil law), l’Autore della monografia evidenza che sono gli istituti della causalità e della riconoscibilità del rischio, che integrano altrettante architravi del diritto penale, ad entrare in fibrillazione nella costellazione del danno da prodotto. Con riguardo alla causalità, l’analisi muove da un serrato esame di procedimenti penali, avvenuti in Europa (segnatamente in Germania e in Spagna), in cui l’accertamento del nesso di causalità ha fatto segnare una vistosa fenditura nello statuto epistemologico della causalità (che funge da sostrato del dominante modello condizionalistico-nomologico, consacrato, in Italia, nella celebrata sentenza Franzese), soppiantato da una imputazione causale alternativa, di taglio olistico ed ermeneutico, che, pur in assenza di una legge causale esplicativa del danno, privilegia l’autoevidenza dei segni e l’assenza di spiegazioni causali alternative (cd. causalità negativa). L’Autore pone in risalto come l’abbandono del modello nomologico si ponga in contrasto con il principio costituzionale di tassatività (art. 25, comma 2, Cost.), atteso che viene frustrata l’esigenza di certezza e di verificabilità scientifica del nesso causale, sì da abbandonare lo stesso alla lettura, demandata al giudice, dell’ambigua forza induttivistica dei fatti. Non solo, si profila altresì un contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), nella sua dimensione di divieto di responsabilità per fatto altrui: è evidente, sottolinea l’Autore, che una imputazione causale, disancorata da un approccio nomologico, fomenta il pericolo di ascrizioni che non sono correttamente qualificabili come conseguenza, epistemologicamente fondata, dell’azione o dell’omissione di un soggetto. Con riguardo alla riconoscibilità del rischio, piattaforma comune al dolo e alla colpa, la monografia denuncia come l’oscurità delle trame causali infici la possibilità di individuare un rischio di spessore oggettivo, decrittabile in termini di scientifica probabilità di danno. Dunque, si è al cospetto di rappresentazioni potenziali e non attuali di un pericolo, che rendono estremamente problematico ricorrere alla categorie del dolo e della colpa. Nel prosieguo della monografia, l’Autore si muove in una prospettiva de lege ferenda. Dopo avere rilevato l’impraticabilità del ricorso ai reati di evento naturalistico, per fronteggiare il danno da prodotto, a meno di non voler sottoporre la causalità ad inammissibili torsioni, avanza perplessità anche con riguardo ai reati di pericolo, che, comunque, richiedono un livello di conoscenze scientifiche, in ordine allo spessore del pericolo, di regola indisponibili nel settore del danno da prodotto. Si auspica, allora, la creazione di un illecito di rischio, con finalità precauzionali, contraddistinto da una forte tipicità induttiva (desumibile dall’intensità del rischio, dal suo grado di avveramento, dall’assenza di plausibili spiegazioni alternative, dalla surrogabilità del prodotto, ecc.), che imponga al produttore di ritirare il prodotto dal mercato quando ricorrono detti indici, rivelatori della propensione, seria e grave, del prodotto a recare danno ai consumatori.

Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali.

PIERGALLINI, Carlo
2004-01-01

Abstract

La monografia affronta il tema della responsabilità penale da prodotto difettoso, che si inserisce, a pieno titolo e con efficacia paradigmatica, nella complicata trama dei rapporti che intercorrono tra il diritto penale e la categoria sociologica, di recente conio, della Società del Rischio. Si tratta, infatti, di un fenomeno: (a) solcato dalla presenza di pericoli diffusi e capillari per la salute dei consumatori, in cui il germe del danno circola e si riproduce con il prodotto, potendo attingere un numero indeterminato di vittime; (b) afflitto da trame causali oscure, che mettono in crisi la causalità di impronta deterministica e rendono problematico riconoscere il momento in cui si è al cospetto di un rischio intollerabile per i beni giuridici; (c) riconducibile all’attività di organizzazioni complesse: in piena coincidenza con quanto avviene nella società del rischio, a una vittima ‘massificata’ si contrappone un autore diffuso, atteso che il danno proviene da organizzazioni complesse, a loro volta polverizzate in una pluralità di centri decisionali. Dopo avere dato conto della privilegiata attenzione che il tema ha avuto nel diritto civile (di common law e di civil law), l’Autore della monografia evidenza che sono gli istituti della causalità e della riconoscibilità del rischio, che integrano altrettante architravi del diritto penale, ad entrare in fibrillazione nella costellazione del danno da prodotto. Con riguardo alla causalità, l’analisi muove da un serrato esame di procedimenti penali, avvenuti in Europa (segnatamente in Germania e in Spagna), in cui l’accertamento del nesso di causalità ha fatto segnare una vistosa fenditura nello statuto epistemologico della causalità (che funge da sostrato del dominante modello condizionalistico-nomologico, consacrato, in Italia, nella celebrata sentenza Franzese), soppiantato da una imputazione causale alternativa, di taglio olistico ed ermeneutico, che, pur in assenza di una legge causale esplicativa del danno, privilegia l’autoevidenza dei segni e l’assenza di spiegazioni causali alternative (cd. causalità negativa). L’Autore pone in risalto come l’abbandono del modello nomologico si ponga in contrasto con il principio costituzionale di tassatività (art. 25, comma 2, Cost.), atteso che viene frustrata l’esigenza di certezza e di verificabilità scientifica del nesso causale, sì da abbandonare lo stesso alla lettura, demandata al giudice, dell’ambigua forza induttivistica dei fatti. Non solo, si profila altresì un contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), nella sua dimensione di divieto di responsabilità per fatto altrui: è evidente, sottolinea l’Autore, che una imputazione causale, disancorata da un approccio nomologico, fomenta il pericolo di ascrizioni che non sono correttamente qualificabili come conseguenza, epistemologicamente fondata, dell’azione o dell’omissione di un soggetto. Con riguardo alla riconoscibilità del rischio, piattaforma comune al dolo e alla colpa, la monografia denuncia come l’oscurità delle trame causali infici la possibilità di individuare un rischio di spessore oggettivo, decrittabile in termini di scientifica probabilità di danno. Dunque, si è al cospetto di rappresentazioni potenziali e non attuali di un pericolo, che rendono estremamente problematico ricorrere alla categorie del dolo e della colpa. Nel prosieguo della monografia, l’Autore si muove in una prospettiva de lege ferenda. Dopo avere rilevato l’impraticabilità del ricorso ai reati di evento naturalistico, per fronteggiare il danno da prodotto, a meno di non voler sottoporre la causalità ad inammissibili torsioni, avanza perplessità anche con riguardo ai reati di pericolo, che, comunque, richiedono un livello di conoscenze scientifiche, in ordine allo spessore del pericolo, di regola indisponibili nel settore del danno da prodotto. Si auspica, allora, la creazione di un illecito di rischio, con finalità precauzionali, contraddistinto da una forte tipicità induttiva (desumibile dall’intensità del rischio, dal suo grado di avveramento, dall’assenza di plausibili spiegazioni alternative, dalla surrogabilità del prodotto, ecc.), che imponga al produttore di ritirare il prodotto dal mercato quando ricorrono detti indici, rivelatori della propensione, seria e grave, del prodotto a recare danno ai consumatori.
2004
9788814111235
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