La validità della promessa rappresenta una delle questioni più spinose del diritto dei contratti nei sistemi di civil law, ma anche nel diritto inglese. Gli ostacoli presenti negli ordinamenti nazionali al riconoscimento di validità della promessa sembrano trovare un completo superamento nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti (Pecl), che riconoscono la validità della promessa unilaterale (art. 2:107). La dottrina maggioritaria ritiene che la norma sia ispirata al modello scozzese. L’ordinamento scozzese riconosce infatti validità alle promesse unilaterali, non accettate e non supportate dalla consideration. La regola scozzese è chiaramente espressa da Stair nelle Institutions of the Law of Scotland, che costituiscono ancora oggi, insieme agli altri scritti istituzioni, una fonte del diritto scozzese. La tesi sopra richiamata trova conforto in diversi studi recenti, dove alcuni autori mostrano la convergenza di molte delle soluzioni accolte nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti con istituti di diritto privato scozzese. Il diritto scozzese, per il fatto di essere il risultato di una convivenza in un unico sistema delle tradizioni di civil law e common law, costituirebbe un valido modello per l’armonizzazione del diritto europeo, soprattutto nei casi in cui le regole delle due tradizioni giuridiche risultano difficilmente conciliabili. Il lavoro monografico costituisce l’esito della ricerca condotta dall’Autrice presso la Law of School, dell’Università di Edimburgo, sul diritto scozzese dei secoli XVI-XXI, al fine di verificare la tesi appena riferita e valutare l’utilità del diritto scozzese nella prospettiva europea. L’indagine prende l’avvio dalla disciplina della promessa negli scritti istituzionali, a cui è dedicata la prima parte del lavoro monografico. Nella seconda parte, l’Autrice analizza la disciplina della promessa successivamente all’emanazione del Requirements of Writing (Scotland) Act 1995, che ha stabilito la necessità della forma scritta ai fini della validità della promessa unilaterale. Il modello scozzese è indagato nella comparazione con il diritto inglese ed italiano. L’Autrice conclude che la convergenza tra la disciplina scozzese della promessa e quella stabilita nei Pecl non risulta verificata. Emerge tuttavia una diversa utilità dell’esperienza scozzese nella prospettiva europea. Lo studio della promessa in Scozia rileva un forte legame del diritto scozzese con lo ius commune. Molte regole scozzesi del diritto delle obbligazioni non sono miste nel senso di risultare da una studiata combinazione di caratteri di common law e di civil law o da una scelta dei giuristi scozzesi della soluzione migliore, ma sono ‘comuni’, in quanto derivano da un tradizione comune alla common law e alla civil law. L’esperienza scozzese assume interesse in una prospettiva europea, allora, in ragione dell’eredità che ha conservato.

La promessa in Scozia. Per un percorso di diritto contrattuale europeo

VAGNI, LAURA
2008-01-01

Abstract

La validità della promessa rappresenta una delle questioni più spinose del diritto dei contratti nei sistemi di civil law, ma anche nel diritto inglese. Gli ostacoli presenti negli ordinamenti nazionali al riconoscimento di validità della promessa sembrano trovare un completo superamento nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti (Pecl), che riconoscono la validità della promessa unilaterale (art. 2:107). La dottrina maggioritaria ritiene che la norma sia ispirata al modello scozzese. L’ordinamento scozzese riconosce infatti validità alle promesse unilaterali, non accettate e non supportate dalla consideration. La regola scozzese è chiaramente espressa da Stair nelle Institutions of the Law of Scotland, che costituiscono ancora oggi, insieme agli altri scritti istituzioni, una fonte del diritto scozzese. La tesi sopra richiamata trova conforto in diversi studi recenti, dove alcuni autori mostrano la convergenza di molte delle soluzioni accolte nei Principi di Diritto Europeo dei Contratti con istituti di diritto privato scozzese. Il diritto scozzese, per il fatto di essere il risultato di una convivenza in un unico sistema delle tradizioni di civil law e common law, costituirebbe un valido modello per l’armonizzazione del diritto europeo, soprattutto nei casi in cui le regole delle due tradizioni giuridiche risultano difficilmente conciliabili. Il lavoro monografico costituisce l’esito della ricerca condotta dall’Autrice presso la Law of School, dell’Università di Edimburgo, sul diritto scozzese dei secoli XVI-XXI, al fine di verificare la tesi appena riferita e valutare l’utilità del diritto scozzese nella prospettiva europea. L’indagine prende l’avvio dalla disciplina della promessa negli scritti istituzionali, a cui è dedicata la prima parte del lavoro monografico. Nella seconda parte, l’Autrice analizza la disciplina della promessa successivamente all’emanazione del Requirements of Writing (Scotland) Act 1995, che ha stabilito la necessità della forma scritta ai fini della validità della promessa unilaterale. Il modello scozzese è indagato nella comparazione con il diritto inglese ed italiano. L’Autrice conclude che la convergenza tra la disciplina scozzese della promessa e quella stabilita nei Pecl non risulta verificata. Emerge tuttavia una diversa utilità dell’esperienza scozzese nella prospettiva europea. Lo studio della promessa in Scozia rileva un forte legame del diritto scozzese con lo ius commune. Molte regole scozzesi del diritto delle obbligazioni non sono miste nel senso di risultare da una studiata combinazione di caratteri di common law e di civil law o da una scelta dei giuristi scozzesi della soluzione migliore, ma sono ‘comuni’, in quanto derivano da un tradizione comune alla common law e alla civil law. L’esperienza scozzese assume interesse in una prospettiva europea, allora, in ragione dell’eredità che ha conservato.
2008
9788814136665
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