Nella prospettiva del lavoro si analizzano e si superano quelle concezioni dicotomiche volte a differenziare l’assicurazione sulla vita da quella contro i danni. In realtà, da entrambe scaturisce l’obbligo per l’assicurato di pagare periodicamente il premio e, in entrambe, l’obbligazione corrispettiva dell’assicuratore ha ad oggetto una prestazione di sicurezza che prescinde dall’evento incerto (si tratti di sinistro o di evento della vita) e si sostanzia in un’utilità corrisposta dall’assicuratore sin dal momento della conclusione del contratto. Sia l’assicurazione contro i danni sia l’assicurazione sulla vita, pertanto, hanno la funzione di indennizzare il contraente in caso di sinistro o di evento attinente alla vita umana. La presunta unità del contratto di assicurazione fondata sulla funzione di previdenza del complesso sistema assicurativo pone l’attenzione sulla valorizzazione del concetto di rischio. Con esso si fa riferimento a quell’evento incerto o ignoto dal quale dipende l’aumento smisurato della propria prestazione o la riduzione o l’azzeramento della controprestazione. Tradizionalmente la presenza del rischio rende aleatorio il contratto di assicurazione. In realtà, per capire se l’assicurazione sia un vero e proprio contratto aleatorio bisogna capire se e quale delle prestazioni dedotte nel contratto sia in balia del rischio giuridico-economico che la rende incerta al prospetto delle parti del negozio. Ciò non accade nei confronti della prestazione dell’assicurato che, a prescindere da qualsiasi accadimento, si trova costretto a dover corrispondere periodicamente i premi all’impresa di assicurazione. Al contrario, la prestazione dell’assicuratore, a prima vista, sembrerebbe l’unica a dover fare i conti con l’incertezza propria di qualsiasi contratto aleatorio ed a rendersi responsabile del vantaggio o, viceversa, della perdita economica delle parti del contratto. In realtà, la prestazione dell’assicuratore non può essere considerata meramente eventuale e circondata da quell’alone di incertezza che deriva da un evento della sorte. Ed infatti, il regolare pagamento dei premi da parte dell’assicurato non è diretto all’ottenimento dell’indennità dovuta in caso di sinistro; al contrario: il contraente non ha interesse alla verificazione dell’evento sfavorevole ma ha sicuramente un interesse del tutto opposto, finalizzato al mantenimento del bene in natura. La prestazione dell’assicuratore, quindi, non può in alcun modo consistere nel pagamento dell’indennità in caso di verificazione del sinistro; questo, se mai, è da considerarsi un eventuale sviluppo dell’obbligazione principale ed attiene ad un momento successivo e non coevo alla conclusione del contratto. La prestazione dell’assicuratore deve consistere, non già nel pagamento - solo eventuale - dell’indennizzo, ma, senza alcun dubbio, nell’obbligo di fornire al contraente la sicurezza di non dover subire irrimediabilmente le conseguenze della verificazione del malaugurato evento. La prestazione di sicurezza, pertanto, prescinde dall’avveramento del sinistro, sorge nel momento esatto della conclusione del contratto e si mantiene inalterata per tutta la sua durata. Il rilievo assunto dalla prestazione dell’assicuratore quale prestazione di sicurezza, scaturente contestualmente alla conclusione del contratto, mette in discussione il carattere aleatorio dell’assicurazione suggerendo una revisione della tradizionale dottrina che lo considera quale archetipo della categoria dei contratti aleatori. Se, infatti, l’aleatorietà è lo specchio del rischio economico-giuridico che rende incerta una o entrambe le prestazioni col risultato che le parti ignorano per quale di essa sarà riservato un vantaggio o un sacrificio, non si riesce ad individuare l’incertezza, per lo meno giuridica, che coinvolga l’una o l’altra della prestazioni dedotte nel contratto. Se, dunque, la corresponsione periodica dei premi è finalizzata all’ottenimento della sicurezza e della tranquillità da parte dell’assicuratore, non v’è dubbio che l’assicurazione possa essere annoverata tra i contratti sinallagmatici. Le due prestazioni, infatti, sono strettamente legate tra loro da un evidente nesso di corrispettività che le rende l’una la ragione dell’esistenza dell’altra.

Contratto di assicurazione e prestazione di sicurezza

DAMIANI, Enrico
2008-01-01

Abstract

Nella prospettiva del lavoro si analizzano e si superano quelle concezioni dicotomiche volte a differenziare l’assicurazione sulla vita da quella contro i danni. In realtà, da entrambe scaturisce l’obbligo per l’assicurato di pagare periodicamente il premio e, in entrambe, l’obbligazione corrispettiva dell’assicuratore ha ad oggetto una prestazione di sicurezza che prescinde dall’evento incerto (si tratti di sinistro o di evento della vita) e si sostanzia in un’utilità corrisposta dall’assicuratore sin dal momento della conclusione del contratto. Sia l’assicurazione contro i danni sia l’assicurazione sulla vita, pertanto, hanno la funzione di indennizzare il contraente in caso di sinistro o di evento attinente alla vita umana. La presunta unità del contratto di assicurazione fondata sulla funzione di previdenza del complesso sistema assicurativo pone l’attenzione sulla valorizzazione del concetto di rischio. Con esso si fa riferimento a quell’evento incerto o ignoto dal quale dipende l’aumento smisurato della propria prestazione o la riduzione o l’azzeramento della controprestazione. Tradizionalmente la presenza del rischio rende aleatorio il contratto di assicurazione. In realtà, per capire se l’assicurazione sia un vero e proprio contratto aleatorio bisogna capire se e quale delle prestazioni dedotte nel contratto sia in balia del rischio giuridico-economico che la rende incerta al prospetto delle parti del negozio. Ciò non accade nei confronti della prestazione dell’assicurato che, a prescindere da qualsiasi accadimento, si trova costretto a dover corrispondere periodicamente i premi all’impresa di assicurazione. Al contrario, la prestazione dell’assicuratore, a prima vista, sembrerebbe l’unica a dover fare i conti con l’incertezza propria di qualsiasi contratto aleatorio ed a rendersi responsabile del vantaggio o, viceversa, della perdita economica delle parti del contratto. In realtà, la prestazione dell’assicuratore non può essere considerata meramente eventuale e circondata da quell’alone di incertezza che deriva da un evento della sorte. Ed infatti, il regolare pagamento dei premi da parte dell’assicurato non è diretto all’ottenimento dell’indennità dovuta in caso di sinistro; al contrario: il contraente non ha interesse alla verificazione dell’evento sfavorevole ma ha sicuramente un interesse del tutto opposto, finalizzato al mantenimento del bene in natura. La prestazione dell’assicuratore, quindi, non può in alcun modo consistere nel pagamento dell’indennità in caso di verificazione del sinistro; questo, se mai, è da considerarsi un eventuale sviluppo dell’obbligazione principale ed attiene ad un momento successivo e non coevo alla conclusione del contratto. La prestazione dell’assicuratore deve consistere, non già nel pagamento - solo eventuale - dell’indennizzo, ma, senza alcun dubbio, nell’obbligo di fornire al contraente la sicurezza di non dover subire irrimediabilmente le conseguenze della verificazione del malaugurato evento. La prestazione di sicurezza, pertanto, prescinde dall’avveramento del sinistro, sorge nel momento esatto della conclusione del contratto e si mantiene inalterata per tutta la sua durata. Il rilievo assunto dalla prestazione dell’assicuratore quale prestazione di sicurezza, scaturente contestualmente alla conclusione del contratto, mette in discussione il carattere aleatorio dell’assicurazione suggerendo una revisione della tradizionale dottrina che lo considera quale archetipo della categoria dei contratti aleatori. Se, infatti, l’aleatorietà è lo specchio del rischio economico-giuridico che rende incerta una o entrambe le prestazioni col risultato che le parti ignorano per quale di essa sarà riservato un vantaggio o un sacrificio, non si riesce ad individuare l’incertezza, per lo meno giuridica, che coinvolga l’una o l’altra della prestazioni dedotte nel contratto. Se, dunque, la corresponsione periodica dei premi è finalizzata all’ottenimento della sicurezza e della tranquillità da parte dell’assicuratore, non v’è dubbio che l’assicurazione possa essere annoverata tra i contratti sinallagmatici. Le due prestazioni, infatti, sono strettamente legate tra loro da un evidente nesso di corrispettività che le rende l’una la ragione dell’esistenza dell’altra.
2008
9788814142505
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