Dopo aver affrontato la questione relativa alla natura giuridica dell’atto di consegna nel contratto di compravendita, oggetto di vivace dibattito in dottrina, si è analizzata la disciplina codicistica cui la stessa è assoggettata a cominciare dall’obbligo di custodia e di diligenza posto a carico dell’alienante nell’esecuzione della prestazione di consegna, per proseguire con l’obbligazione, sempre a suo carico, di consegna degli accessori, pertinenze e frutti e verificando, a questo proposito, se tale obbligo sorge soltanto per i frutti oppure anche per le pertinenze e gli accessori, alla luce dei dubbi interpretativi connessi all’art. 1477, comma 2, c.c. laddove si stabilisce che “Salva diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenza e i frutti dal giorno della vendita”. Ci si è soffermati, pertanto, sul fatto se il venditore sia tenuto a consegnare anche le pertinenze e gli accessori aggiunti dopo la conclusione del contratto considerato che, al momento dello scambio dei consensi, egli perde la qualità di proprietario e conseguentemente viene meno una delle caratteristiche per la costituzione del vincolo pertinenziale. Da ultimo si sono analizzate le diverse modalità di consegna indicate come consegna effettiva, simbolica e consensuale, nonché la consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta.

La consegna

MARUCCI, Barbara
2007-01-01

Abstract

Dopo aver affrontato la questione relativa alla natura giuridica dell’atto di consegna nel contratto di compravendita, oggetto di vivace dibattito in dottrina, si è analizzata la disciplina codicistica cui la stessa è assoggettata a cominciare dall’obbligo di custodia e di diligenza posto a carico dell’alienante nell’esecuzione della prestazione di consegna, per proseguire con l’obbligazione, sempre a suo carico, di consegna degli accessori, pertinenze e frutti e verificando, a questo proposito, se tale obbligo sorge soltanto per i frutti oppure anche per le pertinenze e gli accessori, alla luce dei dubbi interpretativi connessi all’art. 1477, comma 2, c.c. laddove si stabilisce che “Salva diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenza e i frutti dal giorno della vendita”. Ci si è soffermati, pertanto, sul fatto se il venditore sia tenuto a consegnare anche le pertinenze e gli accessori aggiunti dopo la conclusione del contratto considerato che, al momento dello scambio dei consensi, egli perde la qualità di proprietario e conseguentemente viene meno una delle caratteristiche per la costituzione del vincolo pertinenziale. Da ultimo si sono analizzate le diverse modalità di consegna indicate come consegna effettiva, simbolica e consensuale, nonché la consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta.
2007
9788859800262
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