Il saggio prende in esame la struttura e la funzione della regola dell’”oltre ragionevole dubbio” (introdotta dall’art. 5 l. 46/2006), che, ridisegnando il comma 1 dell’art. 533 c.p.p., individua lo standard probatorio necessario a supportare una sentenza di condanna. Dopo avere passato in rassegna la vita della formula nell’esperienza nordamericana, da cui proviene, l’Autore evidenzia come tale regola di giudizio si cali nel corpo della giustizia penale in un’epoca dominata dall’incertezza delle conoscenze e dalla fallibilità della scienza. A conferma di ciò, vengono scandagliati i settori maggiormente evocativi di una tale crisi di legittimazione della scienza. In primo luogo, la causalità, nello specifico settore della responsabilità professionale del medico, in cui la natura multifattoriale di numerose patologie rende ardua la ricostruzione del nesso causale in termini di certezza o di alta probabilità logica. Segue la categoria della imputabilità, in cui l’accertamento è solcato da ricorrenti difficoltà legate alla pluralità di paradigmi con pretese esplicative della normalità e della malattia mentale (si pensi ai contrasti, rappresentativi di una scienza poliglotta, tra il modello medico-organicista, quello sociologico e, infine, il paradigma psicologico). Nell’ambito della colpevolezza, il saggio affronta, poi, la difficoltà di accertamento del dolo, in specie nella sua forma ‘eventuale’ (consistente nella mera accettazione dell’evento), sempre più orientata al ricorso di paradigmi presuntivi, di taglio ‘tipologico’, che ricavano il dolo dal ‘tipo’ di fatto e non già, come dovrebbe accadere, dall’accertamento della volontà. Analoghe distorsioni vengono denunciate nell’ambito della colpa, specie nel settore delle esposizioni professionali, contraddistinte dall’esistenza di lunghi periodi di latenza del danno. Nella difficoltà di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prevedibilità dell’evento occorso all’epoca della esposizione, la giurisprudenza ridisegna l’evento in termini di ‘danno alla salute’, in tal modo deformalizzando la struttura dell’illecito colposo, che postula l’esistenza di una connessione di rischio tra la regola cautelare violata e l’evento concreto accaduto. Per tale via, diventano osmotici i confini con la responsabilità oggettiva. Nel concludere il saggio, l’Autore saluta con favore l’ingresso della formula, per l’indiscutibile impronta etica che la anima, ma invita ad avere un atteggiamento di cautela in ordine ai risultati che la stessa potrà conseguire in tutti quei settori marcati dalle difficoltà probatorie poste dai pericoli convogliati dalla Società del Rischio.

La regola dell'"oltre ragionevole dubbio" al banco di prova di un ordinamento di civil law

PIERGALLINI, Carlo
2007-01-01

Abstract

Il saggio prende in esame la struttura e la funzione della regola dell’”oltre ragionevole dubbio” (introdotta dall’art. 5 l. 46/2006), che, ridisegnando il comma 1 dell’art. 533 c.p.p., individua lo standard probatorio necessario a supportare una sentenza di condanna. Dopo avere passato in rassegna la vita della formula nell’esperienza nordamericana, da cui proviene, l’Autore evidenzia come tale regola di giudizio si cali nel corpo della giustizia penale in un’epoca dominata dall’incertezza delle conoscenze e dalla fallibilità della scienza. A conferma di ciò, vengono scandagliati i settori maggiormente evocativi di una tale crisi di legittimazione della scienza. In primo luogo, la causalità, nello specifico settore della responsabilità professionale del medico, in cui la natura multifattoriale di numerose patologie rende ardua la ricostruzione del nesso causale in termini di certezza o di alta probabilità logica. Segue la categoria della imputabilità, in cui l’accertamento è solcato da ricorrenti difficoltà legate alla pluralità di paradigmi con pretese esplicative della normalità e della malattia mentale (si pensi ai contrasti, rappresentativi di una scienza poliglotta, tra il modello medico-organicista, quello sociologico e, infine, il paradigma psicologico). Nell’ambito della colpevolezza, il saggio affronta, poi, la difficoltà di accertamento del dolo, in specie nella sua forma ‘eventuale’ (consistente nella mera accettazione dell’evento), sempre più orientata al ricorso di paradigmi presuntivi, di taglio ‘tipologico’, che ricavano il dolo dal ‘tipo’ di fatto e non già, come dovrebbe accadere, dall’accertamento della volontà. Analoghe distorsioni vengono denunciate nell’ambito della colpa, specie nel settore delle esposizioni professionali, contraddistinte dall’esistenza di lunghi periodi di latenza del danno. Nella difficoltà di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prevedibilità dell’evento occorso all’epoca della esposizione, la giurisprudenza ridisegna l’evento in termini di ‘danno alla salute’, in tal modo deformalizzando la struttura dell’illecito colposo, che postula l’esistenza di una connessione di rischio tra la regola cautelare violata e l’evento concreto accaduto. Per tale via, diventano osmotici i confini con la responsabilità oggettiva. Nel concludere il saggio, l’Autore saluta con favore l’ingresso della formula, per l’indiscutibile impronta etica che la anima, ma invita ad avere un atteggiamento di cautela in ordine ai risultati che la stessa potrà conseguire in tutti quei settori marcati dalle difficoltà probatorie poste dai pericoli convogliati dalla Società del Rischio.
2007
Nazionale
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