Lo studio approfondisce gli aspetti critici dei nuovi artt. 2497/sexies e 2497/septies c. c. La sua rilevanza si manifesta guardando alla possibile utilizzazione pratica dei risultati all’interno del nuovo diritto dei gruppi di società. È immediatamente evidente, allora, che la rilevanza del sistema di presunzioni e prove dirette apprestato dall’art. 2497/sexies c. c. (e corroborato dall’art. 2497/septies) può essere apprezzata anche in un momento del tutto differente perché distante dalla fase contenziosa. Infatti, altri soggetti rispetto alla controparte in giudizio, quali ad esempio gli amministratori della società o ente capogruppo e delle società controllate, sono tenuti ad effettuare la pubblicità di cui all’art. 2497/bis, comma I, c. c. (vale a dire, l’iscrizione della società in apposita sezione del registro delle imprese), nonché eventualmente sono responsabili dei danni occorsi per la sua mancata o incompleta effettuazione. Peraltro, gli stessi amministratori rispondono per i danni che dovessero discendere da una discordanza (e quindi dalla difformità rispetto a quanto impone la normativa) che dovesse sussistere tra quanto si dichiara all’atto dell’iscrizione e alla realtà effettiva, risultante a seguito dell’accertamento giudiziale. Si provvede ad una essenziale ed attenta esegesi del combinato disposto tra l’art. 2497/sexies e il nuovo art. 2497/septies c. c., che scioglie i dubbi interpretativi circa il rapporto tra le due disposizioni e il resto del sistema, consentendo un uso anche più agevole e sicuro sia della pubblicità di cui al nuovo art. 2497/bis c. c., che dei rimedi sanzionatori. Infine, considerando la struttura della disposizione di cui all’art. 2497/sexies c. c. e confrontandola con il successivo art. 2497/septies c. c., si ricava l’immediata impressione di una certa continuità tra le due previsioni che, interessando ambiti contigui, devono applicarsi in modo coerente così da configurare un sistema unitario (e non in sé contraddittorio) di presunzioni e prove. Analizzando alcune delle possibili conseguenze applicative, si constata che il risultato potrebbe non essere del tutto acquisito.

Sulla presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497/sexies c. c. : brevi considerazioni di sistema

NIUTTA, Andrea Luigi
2004-01-01

Abstract

Lo studio approfondisce gli aspetti critici dei nuovi artt. 2497/sexies e 2497/septies c. c. La sua rilevanza si manifesta guardando alla possibile utilizzazione pratica dei risultati all’interno del nuovo diritto dei gruppi di società. È immediatamente evidente, allora, che la rilevanza del sistema di presunzioni e prove dirette apprestato dall’art. 2497/sexies c. c. (e corroborato dall’art. 2497/septies) può essere apprezzata anche in un momento del tutto differente perché distante dalla fase contenziosa. Infatti, altri soggetti rispetto alla controparte in giudizio, quali ad esempio gli amministratori della società o ente capogruppo e delle società controllate, sono tenuti ad effettuare la pubblicità di cui all’art. 2497/bis, comma I, c. c. (vale a dire, l’iscrizione della società in apposita sezione del registro delle imprese), nonché eventualmente sono responsabili dei danni occorsi per la sua mancata o incompleta effettuazione. Peraltro, gli stessi amministratori rispondono per i danni che dovessero discendere da una discordanza (e quindi dalla difformità rispetto a quanto impone la normativa) che dovesse sussistere tra quanto si dichiara all’atto dell’iscrizione e alla realtà effettiva, risultante a seguito dell’accertamento giudiziale. Si provvede ad una essenziale ed attenta esegesi del combinato disposto tra l’art. 2497/sexies e il nuovo art. 2497/septies c. c., che scioglie i dubbi interpretativi circa il rapporto tra le due disposizioni e il resto del sistema, consentendo un uso anche più agevole e sicuro sia della pubblicità di cui al nuovo art. 2497/bis c. c., che dei rimedi sanzionatori. Infine, considerando la struttura della disposizione di cui all’art. 2497/sexies c. c. e confrontandola con il successivo art. 2497/septies c. c., si ricava l’immediata impressione di una certa continuità tra le due previsioni che, interessando ambiti contigui, devono applicarsi in modo coerente così da configurare un sistema unitario (e non in sé contraddittorio) di presunzioni e prove. Analizzando alcune delle possibili conseguenze applicative, si constata che il risultato potrebbe non essere del tutto acquisito.
2004
Nazionale
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