La decisione commentata si inscrive in un filone giurisprudenziale della Corte costituzionale che ha esteso l’operatività delle modalità di audizione protetta dei testimoni soggetti deboli. Nel caso specifico, attinente ai procedimenti per reati sessuali, si trattava della lacuna normativa individuata dal giudice a quo nella inapplicabilità all’adulto infermo di mente delle forme particolari ammesse dall’art. 398 comma 5-bis c.p.p. per gli infrasedicenni (art. 498 comma 4-bis c.p.p.) nonché le modalità dell’audizione protetta mediante l’uso di un vetro-specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 498 comma 4-ter c.p.p.). La soluzione adottata dalla Corte (accoglimento), è stata preferita alla strada dell’interpretazione “estensiva” delle disposizioni coinvolte, interpretazione che la stessa Corte aveva peraltro avvalorato con una sua precedente decisione (n. 114 del 2001). Su tale profilo si innestano le considerazioni critiche secondo le quali, se la soluzione adottata dalla Corte garantisce l’esigenza di certezza evitando i possibili disorientamenti connessi alla concreta prassi applicativa giudiziale, essa tuttavia introduce il rischio dello sbilanciamento del quadro sistematico tratteggiato della precedente giurisprudenza costituzionale. In particolare, viene avanzata l’ipotesi per cui l’estensione delle garanzie operata dalla Corte sia da considerare limitata ai procedimenti per reati sessuali e, pertanto, non operante nei procedimenti per altre tipologie delittuose, soluzione che, invece, sarebbe stata praticabile grazie alla interpretazione estensiva originariamente adottata. Con specifico riguardo alla declaratoria di illegittimità dell’art. 498 comma 4 ter c.p.p. (audizione "protetta" mediante l'accorgimento del vetro-specchio), vengono illustrate le possibili difficoltà operative della modalità speciale riguardanti in particolare i presupposti per l’adozione della medesima. In particolare si pone il problema se l’audizione protetta può essere disposta sulla sola base della richiesta dell’interessato o del suo difensore ovvero se il giudice mantiene un potere discrezionale da esercitare in considerazione del bilanciamento tra il diritto al contraddittorio (che si concreta nel diritto alla cross examination, escluso dalle forme speciali) e le esigenze di tutela della personalità dell’infermo. La seconda soluzione, più rispettosa del principio di parità tra le parti, sembra trovare fondamento negli argomenti della Corte. In conclusione, si rileva l’importanza dell’opera di assestamento della disciplina compiuta dagli interventi della Corte costituzionale, anche nell’ottica dell’adeguamento alle disposizioni comunitarie i tema di tutela del soggetto debole nel processo penale. Rimane tuttavia auspicabile un intervento del legislatore che razionalizzi la normativa de qua.

La Corte estende l'audizione protetta all'infermo di mente"

TASSI, Andrea
2005-01-01

Abstract

La decisione commentata si inscrive in un filone giurisprudenziale della Corte costituzionale che ha esteso l’operatività delle modalità di audizione protetta dei testimoni soggetti deboli. Nel caso specifico, attinente ai procedimenti per reati sessuali, si trattava della lacuna normativa individuata dal giudice a quo nella inapplicabilità all’adulto infermo di mente delle forme particolari ammesse dall’art. 398 comma 5-bis c.p.p. per gli infrasedicenni (art. 498 comma 4-bis c.p.p.) nonché le modalità dell’audizione protetta mediante l’uso di un vetro-specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 498 comma 4-ter c.p.p.). La soluzione adottata dalla Corte (accoglimento), è stata preferita alla strada dell’interpretazione “estensiva” delle disposizioni coinvolte, interpretazione che la stessa Corte aveva peraltro avvalorato con una sua precedente decisione (n. 114 del 2001). Su tale profilo si innestano le considerazioni critiche secondo le quali, se la soluzione adottata dalla Corte garantisce l’esigenza di certezza evitando i possibili disorientamenti connessi alla concreta prassi applicativa giudiziale, essa tuttavia introduce il rischio dello sbilanciamento del quadro sistematico tratteggiato della precedente giurisprudenza costituzionale. In particolare, viene avanzata l’ipotesi per cui l’estensione delle garanzie operata dalla Corte sia da considerare limitata ai procedimenti per reati sessuali e, pertanto, non operante nei procedimenti per altre tipologie delittuose, soluzione che, invece, sarebbe stata praticabile grazie alla interpretazione estensiva originariamente adottata. Con specifico riguardo alla declaratoria di illegittimità dell’art. 498 comma 4 ter c.p.p. (audizione "protetta" mediante l'accorgimento del vetro-specchio), vengono illustrate le possibili difficoltà operative della modalità speciale riguardanti in particolare i presupposti per l’adozione della medesima. In particolare si pone il problema se l’audizione protetta può essere disposta sulla sola base della richiesta dell’interessato o del suo difensore ovvero se il giudice mantiene un potere discrezionale da esercitare in considerazione del bilanciamento tra il diritto al contraddittorio (che si concreta nel diritto alla cross examination, escluso dalle forme speciali) e le esigenze di tutela della personalità dell’infermo. La seconda soluzione, più rispettosa del principio di parità tra le parti, sembra trovare fondamento negli argomenti della Corte. In conclusione, si rileva l’importanza dell’opera di assestamento della disciplina compiuta dagli interventi della Corte costituzionale, anche nell’ottica dell’adeguamento alle disposizioni comunitarie i tema di tutela del soggetto debole nel processo penale. Rimane tuttavia auspicabile un intervento del legislatore che razionalizzi la normativa de qua.
2005
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