The article has chosen to focus mainly on one of the issues of Constitutional Court decision n. 229/2018, i.e. the confirmation of the admissibility of the conflict between powers on a law act proposed by a public prosecutor. The latter is an organ traditionally characterized by ambiguity: for instance, it belongs to judicial order, yet is not a judge. Therefore, there has been a good opportunity to carry out some reflections on the different functions of the inquirer and the judgment, on the nature and role of the conflict between powers as a c.d. residual instrument, with particular regard to the relationship between this and judicial review of legislation. All these dynamics directly invest the very role of the constitutional justice system. They are even more interesting in light of the subsequent Constitutional Court decision n. 17/2019, which has declared inadmissible the conflict of powers proposed by a group of parliamentarians on the last Budget Law and aimed at asserting errores in procedendo.

l presente lavoro ha scelto di concentrarsi principalmente su uno dei profili di interesse della decisione della Corte costituzionale, n. 229 del 2018, ovvero la conferma dell’ammissibilità del conflitto tra poteri su atto legislativo proposto da un pubblico ministero, organo caratterizzato da una quasi congenita “ambiguità”, che peraltro trova una prima espressione nel fatto di appartenere all’ordine giudiziario, pur non essendo organo giudicante. Si è avuta, quindi, l’occasione per svolgere alcune riflessioni proprio sulla diversità delle funzioni, requirente e giudicante, nella prospettiva dell’accesso al giudice costituzionale, sulla natura e ruolo del conflitto tra poteri, sulla tenuta della sua c.d. residualità, con particolare riguardo al rapporto tra questo e il giudizio in via incidentale. Tutte dinamiche che investono direttamente il ruolo stesso del sistema di giustizia costituzionale e che assumono un ulteriore motivo di interesse alla luce della successiva ordinanza n. 17 del 2019 che ha dichiarato inammissibile il conflitto che un gruppo di parlamentari aveva proposto contro l’ultima legge di bilancio per far valere vizi in procedendo.

I rapporti tra Pubblico ministero e polizia giudiziaria dinanzi la Corte costituzionale: una prima (e per nulla marginale) questione relativa ai conflitti tra poteri su atto legislativo...

Giuseppe Laneve
2019-01-01

Abstract

The article has chosen to focus mainly on one of the issues of Constitutional Court decision n. 229/2018, i.e. the confirmation of the admissibility of the conflict between powers on a law act proposed by a public prosecutor. The latter is an organ traditionally characterized by ambiguity: for instance, it belongs to judicial order, yet is not a judge. Therefore, there has been a good opportunity to carry out some reflections on the different functions of the inquirer and the judgment, on the nature and role of the conflict between powers as a c.d. residual instrument, with particular regard to the relationship between this and judicial review of legislation. All these dynamics directly invest the very role of the constitutional justice system. They are even more interesting in light of the subsequent Constitutional Court decision n. 17/2019, which has declared inadmissible the conflict of powers proposed by a group of parliamentarians on the last Budget Law and aimed at asserting errores in procedendo.
2019
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale
l presente lavoro ha scelto di concentrarsi principalmente su uno dei profili di interesse della decisione della Corte costituzionale, n. 229 del 2018, ovvero la conferma dell’ammissibilità del conflitto tra poteri su atto legislativo proposto da un pubblico ministero, organo caratterizzato da una quasi congenita “ambiguità”, che peraltro trova una prima espressione nel fatto di appartenere all’ordine giudiziario, pur non essendo organo giudicante. Si è avuta, quindi, l’occasione per svolgere alcune riflessioni proprio sulla diversità delle funzioni, requirente e giudicante, nella prospettiva dell’accesso al giudice costituzionale, sulla natura e ruolo del conflitto tra poteri, sulla tenuta della sua c.d. residualità, con particolare riguardo al rapporto tra questo e il giudizio in via incidentale. Tutte dinamiche che investono direttamente il ruolo stesso del sistema di giustizia costituzionale e che assumono un ulteriore motivo di interesse alla luce della successiva ordinanza n. 17 del 2019 che ha dichiarato inammissibile il conflitto che un gruppo di parlamentari aveva proposto contro l’ultima legge di bilancio per far valere vizi in procedendo.
Internazionale
https://dirittifondamentali.it/2019/06/04/i-rapporti-tra-pubblico-ministero-e-polizia-giudiziaria-dinanzi-la-corte-costituzionale-una-prima-e-per-nulla-marginale-questione-relativa-ai-conflitti-tra-poteri-su-atto-legislativo/
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