La pronuncia di una nuova declaratoria di incostituzionalità dell’art. 656 comma 9 c.p.p., è l’occasione per approfondire la portata di questa travagliata disposizione, ripetutamente ritoccata, che fissa le deroghe alla sospensione dell’ordine di esecuzione delle sentenze di condanna ad una pena detentiva di breve durata. La parte della norma su cui si sono appuntate questa volta le censure del giudice remittente, quella che prevede il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione quando la condanna riguardi il delitto di furto con strappo (art. 624-bis comma 2 c.p.) è il risultato dell’ennesima interpolazione frutto di una legislazione dell’emergenza che, in questo caso, si prefiggeva di potenziare il tasso di certezza della pena anche limitando l’accesso diretto alle misure alternative alla detenzione, sull’assunto che l’espiazione di una quota della stessa in carcere per quei reati di maggiore clamore sociale - non i più gravi, dunque, e nemmeno quelli a più elevato indice di pericolosità - potesse meglio soddisfare l’aspettativa - di una pubblica opinione allarmata - di una severa risposta sanzionatoria. Le conseguenze di questo tipo di approccio riformista “per tipologie di reato” sono evidenti squilibri nel sistema processuale penale, fino al punto da mettere in discussione il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Ancora una bocciatura per l’art. 656 comma 9 c.p.p.: ripristinata, seppur in parte, la ragionevolezza del meccanismo di sospensione delle pene detentive brevi

CARACENI, Lina
2016-01-01

Abstract

La pronuncia di una nuova declaratoria di incostituzionalità dell’art. 656 comma 9 c.p.p., è l’occasione per approfondire la portata di questa travagliata disposizione, ripetutamente ritoccata, che fissa le deroghe alla sospensione dell’ordine di esecuzione delle sentenze di condanna ad una pena detentiva di breve durata. La parte della norma su cui si sono appuntate questa volta le censure del giudice remittente, quella che prevede il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione quando la condanna riguardi il delitto di furto con strappo (art. 624-bis comma 2 c.p.) è il risultato dell’ennesima interpolazione frutto di una legislazione dell’emergenza che, in questo caso, si prefiggeva di potenziare il tasso di certezza della pena anche limitando l’accesso diretto alle misure alternative alla detenzione, sull’assunto che l’espiazione di una quota della stessa in carcere per quei reati di maggiore clamore sociale - non i più gravi, dunque, e nemmeno quelli a più elevato indice di pericolosità - potesse meglio soddisfare l’aspettativa - di una pubblica opinione allarmata - di una severa risposta sanzionatoria. Le conseguenze di questo tipo di approccio riformista “per tipologie di reato” sono evidenti squilibri nel sistema processuale penale, fino al punto da mettere in discussione il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.).
2016
Giuffrè
Nazionale
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