Un Tribunale ordinario di primo grado ha negato il risarcimento del danno ambientale per mancanza di prove sulla effettiva incidenza causale del convenuto, sul presupposto che non sussistendo una responsabilità solidale di tutti gli operatori che hanno operato in un sito, ma potendo ognuno essere chiamato a farsi carico solo di ciò e della parte di inquinamento concretamente cagionata, l’amministrazione pubblica avrebbe dovuto provare lo stato di inquinamento all’insediamento di ogni singolo operatore nella gestione degli impianti industriali e addebitare ad ognuno solo il peggioramento ambientale concretamente originato e non già, quindi, l’intero stato ambientale del sito all’ultimo gestore presente. La nota analizza tale decisione, valutandone contenuto e presupposti, alla ricerca di riscontri anche normativi volti ad escludere la paradossale conseguenza di una simile lettura che porterebbe a contaminazioni diffuse di ampi settori del territorio nazionale senza responsabili tenuti al risanamento, pur in presenza di attività produttive inquinanti attuali che di tale territorio fanno uso e che della situazione di inquinamento esistenti potrebbero anche aver beneficiato.

Il risarcimento del pregiudizio ecologico da attività industriale condotta in successione da più imprese: la prova diabolica del Tribunale di Livorno

BENOZZO, MATTEO
2015-01-01

Abstract

Un Tribunale ordinario di primo grado ha negato il risarcimento del danno ambientale per mancanza di prove sulla effettiva incidenza causale del convenuto, sul presupposto che non sussistendo una responsabilità solidale di tutti gli operatori che hanno operato in un sito, ma potendo ognuno essere chiamato a farsi carico solo di ciò e della parte di inquinamento concretamente cagionata, l’amministrazione pubblica avrebbe dovuto provare lo stato di inquinamento all’insediamento di ogni singolo operatore nella gestione degli impianti industriali e addebitare ad ognuno solo il peggioramento ambientale concretamente originato e non già, quindi, l’intero stato ambientale del sito all’ultimo gestore presente. La nota analizza tale decisione, valutandone contenuto e presupposti, alla ricerca di riscontri anche normativi volti ad escludere la paradossale conseguenza di una simile lettura che porterebbe a contaminazioni diffuse di ampi settori del territorio nazionale senza responsabili tenuti al risanamento, pur in presenza di attività produttive inquinanti attuali che di tale territorio fanno uso e che della situazione di inquinamento esistenti potrebbero anche aver beneficiato.
2015
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