La legge 172/2012, nel dare attuazione in Italia alla Convenzione di Lanzarote (norme per la protezione del minorenne dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale) ha esteso una serie di garanzie previste per l'ascolto del minorenne fonte di prova nel dibattimento anche alla fase delle indagini preliminari, fase processuale dove più alto è il rischio di compromissione della serenità dei dichiaranti vulnerabili. In particolare è stato introdotto l'obbligo per la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il difensore di avvalersi di un esperto in psicologia e psichiatria infantile nell'assunzione di sommarie informazioni dal testimone minorenne nei casi in cui si procede per reati che attentano alla libertà sessuale. Peraltro, la modifica introdotta non appare adeguata alla salvaguardia dell'infradiciottenne fonte di prova dallo strepitus fori, vale a dire dalle ripercussioni negative che possono derivare dal suo coinvolgimento nel processo. Opportuno sarebbe stato estendere anche alla fase investigativa il diritto del minorenne ad essere assistito dal genitore (o da altra persona idonea) nel momento in cui è chiamato a rendere dichiarazioni, oltre a prevedere una limitazione dei soggetti che, in questa fase, possono interagire con la fonte di prova.

Le sommarie informazioni dalla fonte di prova minorenne: i modesti ritocchi della legge n. 172/2012 tradiscono le attese per un’audizione garantita

CARACENI, Lina
2015-01-01

Abstract

La legge 172/2012, nel dare attuazione in Italia alla Convenzione di Lanzarote (norme per la protezione del minorenne dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale) ha esteso una serie di garanzie previste per l'ascolto del minorenne fonte di prova nel dibattimento anche alla fase delle indagini preliminari, fase processuale dove più alto è il rischio di compromissione della serenità dei dichiaranti vulnerabili. In particolare è stato introdotto l'obbligo per la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il difensore di avvalersi di un esperto in psicologia e psichiatria infantile nell'assunzione di sommarie informazioni dal testimone minorenne nei casi in cui si procede per reati che attentano alla libertà sessuale. Peraltro, la modifica introdotta non appare adeguata alla salvaguardia dell'infradiciottenne fonte di prova dallo strepitus fori, vale a dire dalle ripercussioni negative che possono derivare dal suo coinvolgimento nel processo. Opportuno sarebbe stato estendere anche alla fase investigativa il diritto del minorenne ad essere assistito dal genitore (o da altra persona idonea) nel momento in cui è chiamato a rendere dichiarazioni, oltre a prevedere una limitazione dei soggetti che, in questa fase, possono interagire con la fonte di prova.
2015
978-88-14-20991-8
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