Con la legge 30.6.2009 n. 85 l'Italia ha ratificato l'adesione al Trattato di Prüm, in vista del rafforzamento della cooperazione tra Stati nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale, tramite lo scambio di informazioni genetiche. La novità più saliente che l'adesione al Trattato ha importato nell'ordinamento interno concerne l'introduzione di un'inedita disciplina dei prelievi coattivi di materiale biologico, volta alla tutela dei diritti individuali nell'impiego processuale di strumenti tecnico-scientifici che consentano di non disperdere il materiale probatorio relativo ad un fatto criminoso. Il tema rievoca la tradizionale distinzione che attribuisce all'imputato la duplice funzione di “organo” ed “oggetto” nella formazione della prova, a seconda del contributo attivo o passivo che lo stesso apporti alla vicenda processuale. Questi è considerato “organo” di prova nell'espletamento di attività che costituiscono esercizio del diritto di difesa, nelle due componenti, positiva e negativa, del diritto di difendersi provando e del diritto al silenzio. Viceversa, si parla di imputato come “oggetto” di prova allorquando gli sia richiesto un mero pati rispetto all'attività di istruzione probatoria, come accade nelle ispezioni, nelle perquisizioni, nelle ricognizioni personali, nonché, più in generale, negli accertamenti che si espletano sul corpo del giudicabile, il quale viene in rilievo non come parte processuale, ma come mera entità fisica. Il regime di nuovo conio è intervenuto a colmare la lacuna normativa lasciata dalla sentenza n. 238 del 1996 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva interventi peritali sul corpo della persona, in violazione del principio di riserva di legge che presidia, ex art. 13 Cost., la libertà personale. La pronuncia ha individuato un “nocciolo duro” rappresentato dalla libertà corporale, indissolubilmente legata ai principi di libertà morale, integrità psico-fisica e salute della persona, non comprimibili a fini processuali. La Carta fondamentale prevede un'unica ipotesi di lesione del diritto alla salute nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, per finalità estranee all'accertamento penale; la libertà morale, peraltro, rappresenta il quid pluris che sopravvive alla compressione del potere statale, persino durante la più intensa restrizione della libertà personale. Se questo è il quadro costituzionale di riferimento, è evidente come il previgente regime in materia di prelievi biologici coattivi abbia disatteso le indicazioni provenienti dalla Consulta. Difatti, a distanza di quasi un decennio dal monito del Giudice delle leggi, il legislatore intervenne (con la legge 31 luglio 2005, n. 155) «in un modo persino più imbarazzante dell'inerzia sino ad allora mantenuta», attribuendo un potere di intrusione corporale (attraverso il prelievo di capelli o saliva nel corso delle indagini) alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione - anche orale, purché confermata per iscritto - del pubblico ministero, a soli fini identificativi e purché sussistesse il pericolo di alterazione o dispersione della res. Non era contemplato il potere giudiziale di disporre un prelievo biologico a fini peritali e l’esclusivo orientamento teleologico dell’atto d’indagine ne limitava fortemente l’utilità. Veniva, pertanto, inopinatamente elusa la doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che presidia la materia. La riforma realizza una netta soluzione di continuità rispetto alla normativa precedente, attraverso l'individuazione nell'organo giurisdizionale del baricentro del micro-sistema normativo dedicato ai prelievi biologici coattivi. Se la libertà personale può subire restrizioni per atto motivato dell'autorità giudiziaria, pertanto anche del pubblico ministero, l'intrusione nella sfera corporale esige l'egida di un soggetto super partes, indifferente rispetto all'esito del processo. Il legislatore ha costruito una disciplina minuziosa, concernente sia l'an che il quomodo dei prelievi, in ossequio alla riserva di legge dettagliata (nei “modi” e nei “casi”) imposta dalla Consulta. Ne è derivato un apparato «multi-livello», calibrato sulla sistematica del codice e diversificato in base all'orientamento teleologico dell'accertamento –istituzionale, probatorio, investigativo o identificativo-, in cui ogni tipologia è rigidamente separata dalle altre.

Voce: Prelievi e analisi di campioni

CORCIULO, Rosa;
2012-01-01

Abstract

Con la legge 30.6.2009 n. 85 l'Italia ha ratificato l'adesione al Trattato di Prüm, in vista del rafforzamento della cooperazione tra Stati nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale, tramite lo scambio di informazioni genetiche. La novità più saliente che l'adesione al Trattato ha importato nell'ordinamento interno concerne l'introduzione di un'inedita disciplina dei prelievi coattivi di materiale biologico, volta alla tutela dei diritti individuali nell'impiego processuale di strumenti tecnico-scientifici che consentano di non disperdere il materiale probatorio relativo ad un fatto criminoso. Il tema rievoca la tradizionale distinzione che attribuisce all'imputato la duplice funzione di “organo” ed “oggetto” nella formazione della prova, a seconda del contributo attivo o passivo che lo stesso apporti alla vicenda processuale. Questi è considerato “organo” di prova nell'espletamento di attività che costituiscono esercizio del diritto di difesa, nelle due componenti, positiva e negativa, del diritto di difendersi provando e del diritto al silenzio. Viceversa, si parla di imputato come “oggetto” di prova allorquando gli sia richiesto un mero pati rispetto all'attività di istruzione probatoria, come accade nelle ispezioni, nelle perquisizioni, nelle ricognizioni personali, nonché, più in generale, negli accertamenti che si espletano sul corpo del giudicabile, il quale viene in rilievo non come parte processuale, ma come mera entità fisica. Il regime di nuovo conio è intervenuto a colmare la lacuna normativa lasciata dalla sentenza n. 238 del 1996 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva interventi peritali sul corpo della persona, in violazione del principio di riserva di legge che presidia, ex art. 13 Cost., la libertà personale. La pronuncia ha individuato un “nocciolo duro” rappresentato dalla libertà corporale, indissolubilmente legata ai principi di libertà morale, integrità psico-fisica e salute della persona, non comprimibili a fini processuali. La Carta fondamentale prevede un'unica ipotesi di lesione del diritto alla salute nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, per finalità estranee all'accertamento penale; la libertà morale, peraltro, rappresenta il quid pluris che sopravvive alla compressione del potere statale, persino durante la più intensa restrizione della libertà personale. Se questo è il quadro costituzionale di riferimento, è evidente come il previgente regime in materia di prelievi biologici coattivi abbia disatteso le indicazioni provenienti dalla Consulta. Difatti, a distanza di quasi un decennio dal monito del Giudice delle leggi, il legislatore intervenne (con la legge 31 luglio 2005, n. 155) «in un modo persino più imbarazzante dell'inerzia sino ad allora mantenuta», attribuendo un potere di intrusione corporale (attraverso il prelievo di capelli o saliva nel corso delle indagini) alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione - anche orale, purché confermata per iscritto - del pubblico ministero, a soli fini identificativi e purché sussistesse il pericolo di alterazione o dispersione della res. Non era contemplato il potere giudiziale di disporre un prelievo biologico a fini peritali e l’esclusivo orientamento teleologico dell’atto d’indagine ne limitava fortemente l’utilità. Veniva, pertanto, inopinatamente elusa la doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che presidia la materia. La riforma realizza una netta soluzione di continuità rispetto alla normativa precedente, attraverso l'individuazione nell'organo giurisdizionale del baricentro del micro-sistema normativo dedicato ai prelievi biologici coattivi. Se la libertà personale può subire restrizioni per atto motivato dell'autorità giudiziaria, pertanto anche del pubblico ministero, l'intrusione nella sfera corporale esige l'egida di un soggetto super partes, indifferente rispetto all'esito del processo. Il legislatore ha costruito una disciplina minuziosa, concernente sia l'an che il quomodo dei prelievi, in ossequio alla riserva di legge dettagliata (nei “modi” e nei “casi”) imposta dalla Consulta. Ne è derivato un apparato «multi-livello», calibrato sulla sistematica del codice e diversificato in base all'orientamento teleologico dell'accertamento –istituzionale, probatorio, investigativo o identificativo-, in cui ogni tipologia è rigidamente separata dalle altre.
2012
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