L'Autore tratta della dottrina del forum non conveniens, istituto proprio di alcuni ordinamenti di common law, in base al quale il giudice munito di giurisdizione può rifiutarsi discrezionalmente di esercitarla quando vi sia un giudice in un altro paese che sia competente in relazione alla controversia e si trovi in condizioni di poterne giudicare più appropriatamente per ragioni di prossimità rispetto ai fatti della controversia ovvero legate alle regole procedurali o al diritto sostanziale applicabile, ponendola in rapporto col sistema di distribuzione della competenza giurisdizionale tra gli Stati membri dell'Unione europea contenuto, al tempo, nella Convenzione di Bruxelles del 1968. Dopo avere esaminato la complessità di tale rapporto per la diversità dei principi ispiratori dei due sistemi, l'Autore si sofferma sulle prospettive di tendenziale superamento della tradizionale chiusura verso forme di discrezionalità in ordine all'esercizio della giurisdizione. Tali prospettive potevano al tempo identificarsi, da una parte, nei lavori preparatori per l'adozione di una convenzione di portata universale in materia di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e, dall'altra, nei lavori tendenti alla revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968 promossi dalla Commissione europea nel 1997 nell'ottica, dapprima, della conclusione di una nuova convenzione e poi, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e della conseguente "comunitarizzazione" della materia, dell'adozione di un regolamento comunitario, che sarà poi il regolamento (CE) n. 44/2001.

Forum non conveniens Facing the Prospective Hague Convention and E.C. Regulation on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters

MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
1999-01-01

Abstract

L'Autore tratta della dottrina del forum non conveniens, istituto proprio di alcuni ordinamenti di common law, in base al quale il giudice munito di giurisdizione può rifiutarsi discrezionalmente di esercitarla quando vi sia un giudice in un altro paese che sia competente in relazione alla controversia e si trovi in condizioni di poterne giudicare più appropriatamente per ragioni di prossimità rispetto ai fatti della controversia ovvero legate alle regole procedurali o al diritto sostanziale applicabile, ponendola in rapporto col sistema di distribuzione della competenza giurisdizionale tra gli Stati membri dell'Unione europea contenuto, al tempo, nella Convenzione di Bruxelles del 1968. Dopo avere esaminato la complessità di tale rapporto per la diversità dei principi ispiratori dei due sistemi, l'Autore si sofferma sulle prospettive di tendenziale superamento della tradizionale chiusura verso forme di discrezionalità in ordine all'esercizio della giurisdizione. Tali prospettive potevano al tempo identificarsi, da una parte, nei lavori preparatori per l'adozione di una convenzione di portata universale in materia di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e, dall'altra, nei lavori tendenti alla revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968 promossi dalla Commissione europea nel 1997 nell'ottica, dapprima, della conclusione di una nuova convenzione e poi, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e della conseguente "comunitarizzazione" della materia, dell'adozione di un regolamento comunitario, che sarà poi il regolamento (CE) n. 44/2001.
1999
Internazionale
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