Lo scritto esamina una delle principali modifiche apportate dalla proposta di revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 "Bruxelles I" alla disciplina della litispendenza contenuta nel regolamento stesso. L'art. 34 della proposta (doc. COM(2010) 748/3, del 14 dicembre 2010) prevede infatti che i giudici degli Stati membri possano attribuire rilevanza alla previa pendenza di una domanda sulla stessa causa innanzi ai giudici di uno Stato terzo. La disposizione, benchè apprezzabile nell'intento di realizzare un opportuno coordinamento con le giurisdizioni degli Stati terzi, presenta nondimeno dei profili di criticità, particolarmente in relazione all'ampio margine di discrezionalità che lascia al giudice successivamente adito in ordine all'opportunità di disporre la sospensione del processo, che rischia di minare la certezza e prevedibilità nella determinazione della competenza giurisdizionale, che la Corte di giustizia ha in più occasioni identificato come un principio cardine del sistema di coordinamento tra le giurisdizioni degli Stati membri posto in essere sin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e perfezionato dai regolamenti emanati nel contesto della comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile.

La disciplina della litispendenza nei rapporti tra giudici di paesi membri e giudici di paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001

MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2011-01-01

Abstract

Lo scritto esamina una delle principali modifiche apportate dalla proposta di revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 "Bruxelles I" alla disciplina della litispendenza contenuta nel regolamento stesso. L'art. 34 della proposta (doc. COM(2010) 748/3, del 14 dicembre 2010) prevede infatti che i giudici degli Stati membri possano attribuire rilevanza alla previa pendenza di una domanda sulla stessa causa innanzi ai giudici di uno Stato terzo. La disposizione, benchè apprezzabile nell'intento di realizzare un opportuno coordinamento con le giurisdizioni degli Stati terzi, presenta nondimeno dei profili di criticità, particolarmente in relazione all'ampio margine di discrezionalità che lascia al giudice successivamente adito in ordine all'opportunità di disporre la sospensione del processo, che rischia di minare la certezza e prevedibilità nella determinazione della competenza giurisdizionale, che la Corte di giustizia ha in più occasioni identificato come un principio cardine del sistema di coordinamento tra le giurisdizioni degli Stati membri posto in essere sin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e perfezionato dai regolamenti emanati nel contesto della comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile.
2011
Internazionale
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Panorama_RDI_2_2011.pdf

solo utenti autorizzati

Tipologia: Documento in post-print (versione successiva alla peer review e accettata per la pubblicazione)
Licenza: DRM non definito
Dimensione 569.75 kB
Formato Adobe PDF
569.75 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/129084
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact