Lo scritto tratta della domanda introdotta dal Belgio nei confronti della Svizzera nel dicembre 2009 per violazione della Convenzione di Lugano del 1988, per avere la Svizzera ritenuto di non dovere sospendere per litispendenza nè per connessione un procedimento intrapreso in relazione al fallimento della compagnia aerea Sabena che aveva formato oggetto di una domanda precedentemente introdotta in Belgio. L'Autore, rilevata la singolarità della fattispecie, in cui la Corte internazionale di giustizia veniva ad essere chiamata a pronunciarsi su questioni prettamente internazionalprivatistiche per mancanza di un'altra istanza alla quale la controversia potesse essere sottoposta, esamina gli elementi della fattispecie, giungendo alla conclusione che nella specie non sussistevano i presupposti per far luogo all'applicazione della disciplina della litispendenza, in base alla quale i giudici svizzeri avrebbero dovuto obbligatoriamente sospendere il procedimento, mentre, per quanto attiene alla connessione, trattandosi di una sospensione meramente facoltativa, il mancato esercizio di una facoltà, purché debitamente motivato, non può costituire violazione di un obbligo internazionale. La domanda presentata dal Belgio nei confronti della Svizzera è stata in seguito ritirata.

Una controversia relativa alla Convenzione di Lugano giunge alla Corte internazionale di giustizia

MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2010-01-01

Abstract

Lo scritto tratta della domanda introdotta dal Belgio nei confronti della Svizzera nel dicembre 2009 per violazione della Convenzione di Lugano del 1988, per avere la Svizzera ritenuto di non dovere sospendere per litispendenza nè per connessione un procedimento intrapreso in relazione al fallimento della compagnia aerea Sabena che aveva formato oggetto di una domanda precedentemente introdotta in Belgio. L'Autore, rilevata la singolarità della fattispecie, in cui la Corte internazionale di giustizia veniva ad essere chiamata a pronunciarsi su questioni prettamente internazionalprivatistiche per mancanza di un'altra istanza alla quale la controversia potesse essere sottoposta, esamina gli elementi della fattispecie, giungendo alla conclusione che nella specie non sussistevano i presupposti per far luogo all'applicazione della disciplina della litispendenza, in base alla quale i giudici svizzeri avrebbero dovuto obbligatoriamente sospendere il procedimento, mentre, per quanto attiene alla connessione, trattandosi di una sospensione meramente facoltativa, il mancato esercizio di una facoltà, purché debitamente motivato, non può costituire violazione di un obbligo internazionale. La domanda presentata dal Belgio nei confronti della Svizzera è stata in seguito ritirata.
2010
Internazionale
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