L'articolo esamina alcuni problemi applicativi di notevole rilevanza della disciplina in materia di litispendenza internazionale contenuta dapprima nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi nel regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"). In particolare, lo scritto affronta il problema dell'individuazione del mezzo processuale mediante il quale possa essere richiesto al giudice l'accertamento dell'esistenza di una situazione di litispendenza internazionale, così come del rimedio esperibile avverso il provvedimento con il quale il giudice successivamente adito disponga ovvero neghi la sospensione del processo in attesa che il giudice precedentemente adito si sia pronunciato sulla propria competenza giurisdizionale, come disposto, rispettivamente, dall'art. 21, 1° comma, della Convenzione di Bruxelles (come modificata) e dall'art. 27, 1° comma, del regolamento "Bruxelles I". Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione con un'ordinanza resa a sezioni unite il 7 marzo 2005, n. 4807, non sarebbe a tal fine esperibile il regolamento di giurisdizione, in quanto fintantoché il giudice precedentemente adito non si sia pronunciato sulla propria competenza giurisdizionale non si sarebbe in presenza di un'autentica questione di giurisdizione, dato che in tale prima fase la disciplina comunitaria prevede una mera sospensione del processo.

Litispendenza internazionale ed ammissibilità del regolamento di giurisdizione in un'ordinanza recente della Corte di cassazione

MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2006-01-01

Abstract

L'articolo esamina alcuni problemi applicativi di notevole rilevanza della disciplina in materia di litispendenza internazionale contenuta dapprima nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi nel regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"). In particolare, lo scritto affronta il problema dell'individuazione del mezzo processuale mediante il quale possa essere richiesto al giudice l'accertamento dell'esistenza di una situazione di litispendenza internazionale, così come del rimedio esperibile avverso il provvedimento con il quale il giudice successivamente adito disponga ovvero neghi la sospensione del processo in attesa che il giudice precedentemente adito si sia pronunciato sulla propria competenza giurisdizionale, come disposto, rispettivamente, dall'art. 21, 1° comma, della Convenzione di Bruxelles (come modificata) e dall'art. 27, 1° comma, del regolamento "Bruxelles I". Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione con un'ordinanza resa a sezioni unite il 7 marzo 2005, n. 4807, non sarebbe a tal fine esperibile il regolamento di giurisdizione, in quanto fintantoché il giudice precedentemente adito non si sia pronunciato sulla propria competenza giurisdizionale non si sarebbe in presenza di un'autentica questione di giurisdizione, dato che in tale prima fase la disciplina comunitaria prevede una mera sospensione del processo.
2006
Internazionale
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